1,721,095 research outputs found
Il perimetro dei soggetti protetti dall’automaticità delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti
Il contributo approfondisce l’ambito d’applicazione soggettivo del principio codicistico dell’automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.). Muovendo dal rilievo generale di questa regola sancito nella giurisprudenza costituzionale, l’A. analizza gli argomenti a favore della sua applicabilità oltre il perimetro della subordinazione, aderendo al recente orientamento giurisprudenziale favorevole all’estensione della tutela ai lavoratori non subordinati per i quali è il committente a soggiacere all’obbligazione contributiva. Per le collaborazioni etero-organizzate individuate dal Jobs act, comunque, la questione pare superata dal fatto che la disciplina del lavoro subordinato applicabile appare essere non solo quella lavoristica ma anche quella previdenziale.This essay examines the Italian legal principle stating the s.c. “automatic” right to social security benefits (art. 2116 of the Civil Code), in particular as regards its subjective scope. Moving from the importance of this legal rule as specified in the case law of the Constitutional Court, the Author analyses the reasons in favor of its applicability beyond the boundaries of subordinate employment relationships: he agrees with recent appeal courts case law in favor of the extension of this social protection to non-employee workers for whom the client is subject to the obligation to pay compulsory contributions to social security administration. For the s.c. hetero-organized type of autonomous labour contracts introduced by the 2015 Jobs Act, however, this issue does not arise, according to the Author, because for these contracts the applicable discipline of subordinate employment includes social security rights
Campos electromagnéticos y enfermedades profesionales
Electromagnetic Fields and Occupational Diseases. ABSTRACT. Directive 2013/35/EU, on workers’ protection from electromagnetic fields (20th individual Directive within the meaning of Article 16.1 of Directive 89/391/EEC), explicitly excludes from its purview the prevention of carcinogenic effects that may derive from electromagnetic exposure, citing a lack of conclusive evidence establishing a causal link between the two. In the meantime, the Italian Supreme Court of Cassation has taken a different approach for social security purposes, holding that causation can in fact be established between head tumours and long-term intensive exposure to electromagnetic fields given off by cell phones. This article analyzes and compares those two approaches to this new labour relations issue, which entails the allocation of liability for the negative externalities of business in connection with unknown technological risks: it looks at both the welfare side and the employer’s side (preventive measures and liability to damages for injuries). The author argues that the aforementioned EU directive appears to take an overly restrictive view of the precautionary principle set forth in the Treaty on the Functioning of the European Union. The author also discusses the systemic import of the causal-legitimacy holding reached by the Italian Supreme Court, which set a precedent not only in Italy but also in Europe and probably even in the world. This innovation in the case law seems significant not only in view of what it could mean for worker protection (as well as for consumer protection), but also because it reframes important criteria by which scientific evidence shall be assessed in court. In general, the widespread use of wireless communications can raise delicate issues in labour law, and in this regard the Italian public insurance scheme for workplace accidents can lead the way in breaking new ground on the application of the precautionary and safety-first principles. --- Relaciones Laborales is an A-ranked journal in the ANVUR classification. The Italian-language version of this article has passed the peer-review process of the journal Rivista Giuridica del Lavoro (RGL, Ediesse publishers, likewise A-ranked in the ANVUR system) and it has accordingly been revised and published in RGL, 2013, part I, pp. 737–57
Il collocamento a riposo dall’impiego pubblico per limite massimo di età, dopo la riforma pensionistica di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011
ABSTRACT: Il contributo analizza l’applicazione nel pubblico impiego di due delle novità della riforma pensionistica di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011: l’innalzamento a 66 anni dell’età per la pensione di vecchiaia e l’estensione fino a 70 anni della protezione contro i licenziamenti. Secondo i primi orientamenti delle amministrazioni, la facoltà di permanere in servizio oltre il 65° anno non si applicherebbe al pubblico impiego. Secondo l’Autore, invece, nell’elevare l’età per la pensione di vecchiaia ancorandola alla dinamica dell’aspettativa statistica di vita, la riforma colloca l’età massima di servizio al 70° anno, oppure al 66° anno qualora non si accolga l’impostazione che estende al pubblico impiego il posticipo facoltativo del pensionamento. Anche dal pubblico impiego, dunque, la riforma ottiene risparmi di spesa non solo tramite la prosecuzione del lavoro imposta dall’aumento dei requisiti pensionistici minimi, ma anche tramite la prosecuzione facoltativa del lavoro.
SOMMARIO: 1. Introduzione: i risparmi di spesa sociale ottenibili grazie alla prosecuzione volontaria della vita lavorativa. – 2. L’interpretazione proposta dal Dipartimento della Funzione pubblica, secondo cui il limite massimo di 65 anni sarebbe tutt’ora vigente, e le altre due alternative: a) applicazione della facoltà di prolungamento del servizio fino a 70 anni; b) coincidenza tra età massima di servizio e requisito anagrafico di 66 anni per la pensione di vecchiaia. – 3. Il previgente limite massimo di servizio a 65 anni collide con il prolungamento della tutela reale determinato dalla riforma pensionistica del 2011. – 4. L’idea che l’età massima di servizio resti invariata collide con la disciplina transitoria di cui al comma 20 della riforma pensionistica del 2011. – 5. Segue. Ulteriori indicazioni normative per escludere che il previgente limite massimo di servizio di 65 anni sia tutt’ora vigente. – 6. La permanente vigenza del limite massimo di servizio di 65 anni sarebbe incoerente rispetto al rilievo assegnato dalla riforma del 2011 agli incrementi statistici della speranza di vita. – 7. Antefatto: età massima di servizio nel pubblico impiego e riforme degli anni ’90.
The maximum age limit in civil service, after 2011 pension reform. SUMMARY: This essay analyzes the implications within civil service of two new provisions of pension reform by article 24 of d.l. n. 201/2011 converted in l. n. 214/2011: the rise to 66 years of minimum requirement for old age pension and the extension up to 70 years of protection against dismissal. According to the government, the right to remain in service beyond 65 years does not apply to public employment. On the contrary, according to the author, the maximum age limit in civil service coincides with the new limit of 70 years of protection against dismissal or, as an alternative, at least with the new requirement of 66 years for old age pension. Therefore, in the public sector as well as in the private one the reform achieves cost savings not only through the continuation of work life imposed by the increase of minimum requirements, but also through voluntary continuation
Riforma previdenziale ex d.l. n. 201/2011: innalzamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ed età massima di servizio nel pubblico impiego
Il contributo analizza il discrimine temporale del 31 dicembre 2011 che la riforma previdenziale di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, stabilisce ai fini della propria applicazione. A questo proposito, l’autore propone di considerare la pensione non come un istituto giuridico unico, bensì distinguere tra avvenuta maturazione del trattamento di vecchiaia oppure di anzianità, con ricadute sull’ambito di applicazione soggettivo della nuova normativa. Propone inoltre di considerare detto discrimine temporale finalizzato a identificare la platea dei lavoratori vincolati ai nuovi requisiti pensionistici minimi, ma non anche ad identificare lavoratori vincolati ai previgenti limiti anagrafici massimi
L’inquadramento professionale degli ispettori del lavoro
Il contributo approfondisce la complessa disciplina contrattual-collettiva che nella seconda tornata contrattuale del pubblico impiego ha riscritto le declaratorie e le tabelle d’inquadramento professionale, in particolare nel comparto ministeri (sostituzione del sistema di classificazione del personale per qualifiche funzionali con quello per aree professionali e posizioni economiche). La formulazione delle clausole è in più passi ambigua, tanto da sollevare dubbi e contenzioso finalizzato ad un inquadramento superiore a vantaggio di diversi ambiti soggettivi. In una tale incertezza, la giurisprudenza ha un ruolo centrale, che deve essere utilizzato con prudenza, allo scopo di evitare reinquadramenti superiori massivi al di là di quanto nei fatti contrattato tra le parti collettive firmatarie
La prova del nesso di causalità professionale per le tecnopatie non tabellate (a proposito della prima pronuncia che riconosce gli effetti cancerogeni dei campi elettromagnetici dei telefoni cellulari).
Il presente contributo (51mila battute, comprese le 56 note a piè di pagina) ha ad oggetto le tecnicalità giuridiche, anche interdisciplinari, della disciplina sostanziale e probatoria del sistema tabellare misto ai fini del riconoscimento del nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, presupposto per l’ottenimento della rendita Inail. Particolare attenzione viene riservata alle implicazioni dell'adozione del criterio c.d. statistico-epidemiologico, svolgendo inoltre considerazioni sull'impatto sistemico dell'applicazione di questo criterio a fattori patogenetici molto diffusi anche in ambiente extralavorativo. Il contributo infatti trae spunto dalla prima - forse storica - giurisprudenza, confermata in Cassazione, che ha riconosciuto la nocività dal punto di vista oncologico delle radiazioni dei telefoni cellulari
Licenziamento, conciliazione giudiziale e successiva insolvenza: la copertura del Fondo di garanzia
Interpretando la direttiva 80/987/CEE nel testo modificato dalla direttiva 2002/74/CE, con la sentenza del 7 settembre 2006 in causa C-81/2005, la Corte di Lussemburgo ha stabilito, in primo luogo, che è possibile che le indennità dovute in caso di licenziamento illegittimo rientrino nell’ambito della tutela offerta dal Fondo pubblico di garanzia per il caso d’insolvenza del datore di lavoro (la copertura appare dipendere essenzialmente dall’eventuale natura retributiva di tali indennità, in base ai singoli ordinamenti nazionali); ha stabilito, in secondo luogo, che debbono essere coperti dal Fondo anche gli importi concordati in sede di conciliazione di una controversia in giudizio (non solo quelli stabiliti con decisione giudiziale o amministrativa). Nel rilevare che la pronuncia è in linea con i precedenti specifici presenti nell’ambito della giurisprudenza comunitaria medesima, l’autore s’interroga sulle eventuali ricadute di tale orientamento sulla disciplina italiana, la quale comunque appare coerente rispetto alle prescrizioni comunitarie, anche antecedentemente all’attuazione della direttiva europea del 2002 tramite il D.Lgs. n. 186/2005, che, apportando modifiche al D.Lgs. n. 80/1992 ed alla L. n. 297/1982, sul punto non ha innovato
L’interpretazione autentica ex d.l. n. 101/2013 sull’età di collocamento a riposo, alla luce del principio europeo del giusto processo
Il contributo analizza la disciplina del collocamento a riposo per raggiunto limite anagrafico massimo nell'impiego pubblico sopravvenuta tramite l'interpretazione autentica di cui all'art 2 del d.l. (c.d. D'Alia) n. 101/2013. Quest'ultima disposizione ha ripristinato l'età massima generale di 65 anni di servizio nell'impiego pubblico. Come segnala la primissima giurisprudenza intervenuta, i principali interrogativi ermeneutici attengono alla pretesa efficacia retroattiva di tale disposto, la quale pare in contrasto con requisiti che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo pretende ai fini del rispetto del principio del giusto processo di cui all'art. 6 della Cedu. Il contributo si conclude con una considerazione di ordine generale critica sull'utilizzo, ai fini di una (apparente) riduzione del costo del lavoro pubblico, del pensionamento volontario (ove in deroga ai requisiti previdenziali minimi vigenti) o coattivo (qualora per raggiungimento di un limite anagrafico massimo che risulti inferiore alla età necessaria alla pensione di vecchiaia)
I presupposti di legittimità della somministrazione di lavoro e la conversione alle dipendenze dell’utilizzatore
Il contributo approfondisce taluni aspetti della recente disciplina del lavoro in somministrazione tramite agenzia, con particolare riguardo, in primo luogo, alla temporaneità della ragione per la somministrazione a termine; in secondo luogo, alla ripartizione tra lavoratore e controparte dell’onere della prova sui presupposti di legittimità della somministrazione; in terzo luogo, alla sanzione della conversione del rapporto a tempo indeterminato. A quest’ultimo proposito, l’A. valorizza le novità del articolato introdotto nel 2003 rispetto alla legge del 1997, proponendo una distinzione delle illegittimità contrattuali in due categorie: quelle che comportano la conversione alle dipendenze dell’utilizzatore e quelle che dovrebbero comportare la conversione alle dipendenze dell’agenzia somministratrice. Questa impostazione, che ha trovato riscontro in taluna pronuncia di merito successiva, intenderebbe responsabilizzare maggiormente le agenzie somministratrici alla corretta stesura della contrattualistica (con particolare riguardo alla causale temporanea) nonché a porsi come filtro rispetto alle esigenze degli utilizzatori che non possano essere soddisfatte tramite l’istituto in esam
Pubbliche amministrazioni e d.lgs. n. 276/2003: alcune questioni in tema di somministrazione
SOMMARIO: 1. La vicenda. — 2. Linee generali dell’applicabilità della riforma nel settore pubblico. — 3. Il confermato impianto della disciplina dei rapporti interpositori — 4. La somministrazione presso amministrazioni pubbliche. — 5. La previgente eccezione in ambito sanitario. — 6. Difficile la configurabilità della fornitura di meri servizi infermieristici come oggetto d’appalto. — Postilla
- …
