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L'Equity based crowdfunding e la c.d. «dematerializzazione» delle quote di s.r.l.
Equity based crowdfunding
and the “dematerializzazione” of private companies’ shares.
The d.l. 24 January 2015, n. 3 (so-called Investment Compact) has introduced a new share transfer system in private companies (Italian s.r.l.) which have the qualification of “start-up innovative” or the qualification of “PMI innovative”. This new system is based on the financial intermediaries’ activity, under the control of Consob, and allows the private companies with these qualifications to easily transfer their shares during an operation of equity based crowdfunding. This system is projected as an alternative to the ordinary rules related to the transfer of private companies’ shares, as it permits the transfer of shares without the typical legal obligations in regard to the “Registro delle Imprese” (the Italian Commerce register). The new rules aim to simplify business bureaucracy and to create better conditions for the growth of a secondary market of the shares. In this analysis the author will weigh up the multifaceted problems in the coordination between the new rules and the general system of the Italian private companies (s.r.l.) and scrutinize the effectiveness of the new rules, specifically the possibility that a sensible secondary market will be created due to the new alternative system
Brevissime considerazioni sull’equity based crowdfunding
L'articolo analizza la regolazione dell'equity based corwdfunding ed in particolare si sofferma sugli strumenti di tutela a favore degli investitor
La denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. da parte del sindaco di s.r.l.: dalle premesse del "legislatore storico" al nuovo ruolo dell'autonomia statutaria
L'ammissibilità nella s.r.l. del ricorso al controllo giudiziario ad iniziativa del sindaco è un argomento molto dibattuto, sul quale si sono confrontati opposti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina. L'elaborazione di una coerente proposta interpretativa, volta ad individuare tra i poteri del sindaco la denunzia ex art. 2409, passa necessariamente per il tramite dell'approfondimento di temi più vasti, quali il ruolo e la fisionomia dell'organo di controllo nella s.r.l. e, più in generale, il sistema dei controlli nel medesimo tipo sociale. Tale approfondimento è vieppiù necessario in vista delle recenti modifiche , da ultimo con il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, di cui è stata oggetto la disciplina contenuta nell'art. 2477: modifiche che rendono opportuna altresì un'indagine in merito alle prerogative del sindaco, alle prerogative del revisore, nonché al ruolo dell'autonomia statutaria nel delineare il sistema dei controlli mediante la nomina di un sindaco, di un revisore o di entrambi
Scelte strategiche e di governance nella società tra professionisti
Le Società tra Professionisti sono state recentemente previste e disciplinate dalla l. n. 183 del 2001 e dal successivo d.m. del Ministero della Giustizia n. 34 del 2013, entrato in vigore il 1° aprile 2013. Le nuove regole, che consentono esplicitamente di costituire Società tra Professionisti secondo i modelli societari delle società di persone, delle società di capitali e delle cooperative, disciplinano taluni importanti aspetti che vanno a qualificare la società, appunto, quale Società tra Professionisti. A tale proposito, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale dei professionisti deve essere tale da determinare al maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; la Società tra Professionisti deve garantire il diritto del cliente di designare il socio professionista che eseguirà la prestazione professionale e, inoltre, la Società tra Professionisti è soggetta al regime disciplinare dell'ordine professionale di appartenenza. Nonostante la previsione di apposite regole che tengono conto delle specificità della Società tra Professionisti, taluni aspetti non sono stati tenuti nella dovuta considerazione: la Legge sulle Società tra Professionisti, infatti, non si occupa espressamente dellagovernancedi tali società; tale situazione comporta delle forti ambiguità su questioni fondamentali, quali la composizione e il funzionamento dell'organo amministrativo. Lo scopo del presente lavoro è, dunque, l'analisi, sulla scorta degli elementi posti a disposizione dalla l. n. 183 del 2011, degli aspetti non espressamente regolati, ma essenziali per l'attività delle Società tra Professionisti; tra le questioni non regolate, una particolare attenzione è riservata al tema dell'apertura dell'organo amministrativo ai non professionisti e al problema relativo alla determinazione dell'ampiezza dei poteri degli amministratori sull'attività professionale.
The Italian Lawmaker has recently enacted the Statute that rules Professional Companies (l. no. 183/2011) and the decree of the Ministry of Justice no. 34 of 8th February 2013, in force as of the 1st April 2013. These rules allow business organizations to be created among professionals. Legal regulations applying to Professional Companies typically differ in important ways from those applying to other companies, due to the identity of the company as a Professional Company. Therefore, shareholders without a professional license and that are taking part in the company only with capital, cannot comprise of more than one third of the shareholders or the capital in a professional company. The Professional Company must guarantee the right of the client to request that the professional engagement to be carried out by the company is entrusted to one or more professionals of the client's choosing, and a Professional Company must adhere to the ethical rules of the Professional Body in which is enrolled. However, the Statute does not rule the governance of Professional Companies. It is ambiguous on specific issues, such as the circumstances concerning the decisions by the board of directors and if the director can be a non professional. In light of this, the aim of this paper is to study the governance of the Professional Companies after the enactment of the Statute
L’equity based crowdfunding e i diritti del socio
L'Italia è il primo Paese in Europa ad aver adottato una legislazione specifica dedicata ad uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi tempi: l'equity based crowdfunding. Alle start-up innovative è consentito, a determinate condizioni, di ricorrere alla raccolta del capitale di rischio presso un pubblico indifferenziato o, in altri termini, è permesso di reperire risorse vendendo "on line" le proprie azioni o quote. Alla luce delle nuove regole, il presente lavoro affronta la disciplina a partire da una specifica prospettiva: il punto di vista del titolare di partecipazioni in una società chiusa, ovvero in una società che, secondo le regole "ordinarie", non potrebbe offrire al pubblico le proprie quote. L'ultima parte del lavoro affronta la questione relativa ai rapporti tra i soci, e segnatamente tra i soci di controllo e gli "investitori", focalizzando l'attenzione sulla condizione dei soci che sono divenuti tali per avere investito in "crowdfunded equities"
Le banche dei Paesi non appartenenti all’Unione europea e l’erogazione di credito alla clientela italiana
Si analizza il tema dell’erogazione del credito da parte di banche extracomunitarie verso gli operatori economici italiani
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