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La tela strappata di Ercole. A proposito dello stato dei nati da maternità surrogata.
1. Il caso: Cass., ord. 29.4.2020, n. 8325. – 2. Un caso di nomofilachia costituzionale. – 3. Cosa ha (veramente) detto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. – 4. Imprenditrici di se stesse? – 5. La Drittwirkung dei diritti fondamentali costituzionali come limite alla Convenzione. – 6. La tela strappata(e la prossima fatica) di Ercole
Consenso informato
La tutela dell’autodeterminazione in bio- medicina è un luogo critico del diritto privato , al crocevia tra visioni dell’autonomia (come fine in sé o come mezzo a fine), sistemi di responsabilità (civile, amministrativa, penale, disciplinare), pluralità degli ordinamenti (nazionali e transnazionali, pubblici e privati). L’attrazione dell’integrità psico-fisica nell’orbita dei diritti fondamentali ha scardinato il compromesso scritto nel raccordo tra condizioni di liceità penale della condotta e la regola civilistica di disponibilità limitata del corpo, ma un nuovo paradigma stenta a nascere. Il regime giuridico del consenso — rationes, presupposti soggettivi e oggettivi, raggio di applicazione, efficacia — è conteso tra finalità disparate: garantire diritti individuali, distribuire rischi professionali, preservare la fiducia nel rapporto terapeutico, tutelare l’interesse pubblico a esercitare un controllo su cure, dati, materiali biomedici. Ragioni istituzionali e culturali fanno sì che questa complessa matrice sia riflessa in modo parziale e distorto dal diritto privato. Questa voce inquadra i problemi etici e giuridici sollevati dall'autonomia del paziente nel contesto dell'emersione di un «mercato» delle cure e della crisi del welfare tradizionale e in una prospettiva di compatibilità tra sistemi di regolamentazione
The Consumer Welfare Hypothesis in Law and Economics: Towards a Synthesis for the 21st Century:
L’ECLISSI IN UNA LUCE DIVERSA. NOTE SULLO STATUTO EPISTEMOLOGICO DEI CONCETTI GIURIDICI NELL’EPOCA DEL DIRITTO POST-NAZIONALE
In un libro recente «eclissi del diritto civile» designa l’oscuramento di una tradizione di pensiero e delle sue proiezioni nella giurisprudenza e nelle leggi dovuta all’ipertrofia del momento giurisprudenziale del diritto, divenuta ingovernabile dall’interno dei sistemi nazionali. Questo saggio guarda all’eclissi del diritto civile come un fenomeno interno alla scienza giuridica, dovuto all’usura di alcuni elementi-cardine della matrice disciplinare consolidatasi nell’orizzonte euristico e assiologico della sovranità unitaria e indivisibile dello stato-nazione: l’idea di sistema come proprietà immanente all’ordinamento statuale; il valore della continuità e della coerenza di un’esperienza giuridica, quale «segmento di una tradizione che la sopravanza e la comprende»; la fiducia nell’oggettività e nella forza euristica dei concetti dogmatici, rispetto ai quali propongo una diversa accezione di oggettività, ispirata al razionalismo critico. Le conclusioni formulano un’ipotesi di lavoro sulla funzione delle definizioni nel diritto
La riforma delle locazioni abitative quindici anni dopo: le ragioni di un fallimento dello stato post-regolatore e gli scenari futuri
Nelle vicende del contratto di locazione si specchia, ha scritto un Autore, la vocazione del diritto privato alla coesistenza tra « difesa di diritti-limite (rispetto a poteri prevaricanti, pubblici e privati) e affermazione di diritti-sviluppo per definizione conformi a istanze di partecipazione » . Su questo sfondo, comune a molti diritti secondi, la peculiarità del regime delle locazioni e di altri comparti del diritto sociale dei contratti sta in ciò, che la tensione tra difesa e sviluppo si ripercuote in modo sistemico su ciascun versante della dicotomia: nel conflitto tra tutela dell’autonomia contro interventi invasivi e necessità di garantire l’effettività dell’autonomia a fronte di condizioni specifiche di debolezza o approfittamento; nella tensione tra politiche redistributive a garanzia di fondamentali diritti sociali e disciplina del mercato
Il contratto di locazione abitativa dalla legislazione vincolistica alla tecnica degli accordi-quadro. La prospettiva delle fonti
Interpretazione dei contratti e argomentazione giuridica
Il lavoro è diviso in due parti, ciascuna introdotta da una breve premessa.
La prima parte è suddivisa in tre sezioni, corrispondenti ad altrettante figure del rispecchiamento tra interpretazione e volontà, volontà e contratto, contratto e giustizia - che scandiscono il ritmo delle metamorfosi moderne e post-moderne del contratto (cap. 1). L’analisi del contesto storico, ideologico, dogmatico alla base dell’attuale assetto degli artt. 1362-1371 c.c. (cap. 2) rappresenta la premessa per ripensare criticamente gli snodi più delicati della dottrina dell’interpretazione dei contratti così come si è affermata nell’insegnamento istituzionale e nelle aule di giustizia, con particolare riferimento al cosiddetto principio di gerarchia (cap. 3), al modello di intenzionalità (cap. 4), alla selezione del contesto rilevante e al suo rapporto con la forma (cap. 5), al problema della giustizia contrattuale (cap. 6) e al ruolo della clausola generale di buona fede (cap. 7).
La seconda parte riformula un tema classico della letteratura civilistica e processualistica italiana della prima parte del Novecento: il problema del ricorso in Cassazione contro l’interpretazione giudiziale del contratto, spostando la sedes del controllo dalla legalità alla motivazione delle decisioni, nel confronto con le immagini contemporanee del contratto (cap. 8), la teoria delle fonti (cap. 9), gli sviluppi in tema di interpretazione e argomentazione giuridica (cap. 10)
Giustizia Contrattuale
L'associazione tra contratto e giustizia non appartiene a un tempo e a un luogo preciso, ma alla costituzione materiale dell'autonomia privata. Le istituzioni si fondano su un’idea di giustizia e il contratto non fa eccezione, si tratti poi di un parametro esterno (l’ethos della comunità, il iustum praetium, l’eguaglianza sostanziale, la massima utilità complessiva) o autoreferenziale (nelle varianti antiche e moderne del contrattualismo). Tralasciando per un istante le implicazioni di questa dialettica, il paradosso della giustizia contrattuale suona così: la giustizia è il fondamento del contratto, ma chi o cosa fonda la giustizia, considerando la pluralità delle intuizioni teoriche e realizzazioni storiche di un’idea «tanto poco definibile quanto sono quelli di buono e di male: essa è solo un modello nell’aggrovigliato intreccio della nostra esistenza storico-terrena» (Raiser). Nell’anno zero della Germania, Raiser aggiungeva un altro tassello alla fenomenologia riflessiva della giustizia, immaginata come una relazione inversa tra il peso riconosciuto al principio di eguaglianza nell’autonomia contrattuale e il potere degli attori economici, preludio al modello renano di Sozialmarktwirtschaft: l’eguaglianza in senso forte e materiale che s’impone dove «non si tratta più di creare un equilibrio tra domanda e offerta, ma di ripartire la scarsità », trascorre nell’idea meno invasiva, ma ancora sostanziale, del fondamento di obblighi di pari trattamento collegati all’eserci- zio di una situazione di supremazia e infine sco- lora nella garanzia di parità di accesso in regime di libera concorrenza per «tutti coloro che prendono parte alla circolazione giuridica, senza perseguire l’eguaglianza nella ripartizione dei beni ». Dipanando fino ai giorni nostri il filo di questa intuizione, ci si può domandare se lo stato dell’arte del diritto non giustifichi un ripensamento dell’attitudine relativizzante e pragmatica nei confronti del tema della giustizia del contratto e, di riflesso, l’apertura alternativamente al sindacato giudiziale sull’equilibrio delle prestazioni o alla illegittimità di qualsiasi intervento normativo che non si limiti a garantire l’autenticità del processo di autodeterminazione, così da ottenere un rispecchiamento tra (gli effetti del) contratto e (un’idea di) giustizia. Se la « giustizia contrattuale » è oggi una parola d’ordine tanto fortunata quanto la « morte del contratto » un tempo — al punto che il discorso odierno pare quasi un’edizione riveduta e aggiornata del vecchio —, la ricorsività a lungo andare degli argomenti a favore e in contrario suggerisce cautela. Non di rado gli eterni dilemmi dissimulano pseudo-problemi e questioni almeno in parte mal poste
Mercati finanziari, modelli operativi della clausola generale di buona fede e dicotomie della giustizia, in Rivista critica di diritto privato
Il contrasto, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla scelta del rimedio appropriato a fronte della violazione delle regole di condotta degli intermediari (artt. 21, 23, 30, 40 TUF e 26-47 Reg. Intermediari Consob) è lo spunto per una riflessione sul fondamento della clausola generale di correttezza. La tenuta del criterio di selezione dei rimedi fondato sulla dicotomia violazione della regola di validità-nullità del contratto vs violazione della regola di condotta-responsabilità è ribadita sulla base un’analisi sistematica, storica e di teoria generale del diritto
«All Families Are Equals, But Some Families Are More Equal Than Others». Note critiche sulla giurisprudenza delle corti superiori in materia di diritto all’unità familiare dei migranti
La contraddizione insita nello statuto giuridico dei migranti, a un tempo titolari di diritti di rango costituzionale e destinatari di una minuta regolamentazione che ne limita il godimento, è una manifestazione del mutamento, a livello profondo, dei valori fondamentali che orientano la relazione delle democrazie costituzionali con i propri cittadini e dei cittadini tra loro, nei quali si esprime l’«idea di ragione pubblica» (Rawls). In questo saggio la particolare dimensione della ragione pubblica istituita nelle supreme magistrature è analizzata in relazione all’interpretazione di un frammento di disciplina: l’autorizzazione speciale al soggiorno del cittadino di un paese extraeuropeo con figli minori residenti nel territorio della Repubblica (art. 313 d. lgs. 286/1998). Attraverso la lettura critica della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è messo a punto un test per l’identificazione di criteri per l’esercizio di un controllo pubblico sull’interpretazione dei «gravi motivi» nell’art. 313 d. lgs. 286/1998 in un giudizio di bilanciamento non formale con altri interessi costituzionalmente rilevanti
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