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    L'adesione dell'Italia al Brevetto Europeo ad effetto unitario - Prime Riflessioni

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    La Commissione Europea, con una Decisione dello scorso 30 settembre 2015, ha annunciato l’adesione ufficiale dell’Italia al Brevetto Unitario Europeo. Dopo le ritrosie del Paese, determinate dal trilinguismo della disciplina, l’Italia è divenuto il ventiseiesimo Stato dell’Unione a far parte della cooperazione rafforzata in materia. Considerato che l’Italia è il quarto maggior mercato europeo in termini di brevetti concessi, la Decisione rende ancora più interessante per le aziende e gli inventori l'utilizzo di una sola procedura per la registrazione di un titolo brevettuale. Il brevetto europeo gode di pari efficacia in tutti gli Stati membri, anche per ciò che concerne limitazioni, revoche, trasferimenti ed estinzioni. La caratteristica fondamentale del nuovo istituto è l’uniformità della sua tutela e della sua efficacia in tutto il territorio degli Stati ad esso aderenti. A ciò si somma la predisposizione di un organo giurisdizionale unico l’Unified Patent Court. Nel presente elaborato dunque si darà conoscenza di tutte le implicazioni di tale innovazione normativa sul precedente sistema brevettuale

    Il contratto di merchandising e lo sfruttamento dei beni immateriali, pag. 71 n. 2/2007; Diritti di privativa:Enti di ricerca e ricercatori fra publico e privato, pag. 54 n. 3/2007; Disciplina antitrust: Italia, UE, Stati Uniti, tre ordinamentia confronto, pag. 49 n. 4/2007; La pubblicità comparativa, uno strumento poco usato in Italia, pag. 51 n. 5/2007.

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    Nell'ambito della rubrica Marchie e Brevetti della rivista Obiettivo Impresa vengono annalizzati vari profili attinenti al diritto industriale che vanno dal contratto di merchandising fino alla disciplina antitrust, passando per la pubblicità comparativa, fornendo un aggiornamento normativo e giurisprudenziale

    Riflessioni sul diritto delle privative del vivente tecnologico

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    Questo lavoro rappresenta l’esito di un lungo percorso avviatosi nel 1990 dalla Scuola di Diritto Industriale della Facoltà di Giurisprudenza di Perugia. L’origine di questo progetto si ebbe con il Convegno internazionale “Biotechnology Law Forum”, con giuristi esperti in materia provenienti da tutto il mondo. Da allora, vi è stato un lungo ed ampio dibattito dottrinario, giurisprudenziale e normativo che, associatosi agli sviluppi delle tecniche scientifiche di approccio al vivente, hanno aperto nuovi temi in materia. Nel tempo lo studio delle privative in materia biotecnologica è divenuto oggetto di attenzioni sempre maggiori, al punto da essere inserito nel programma didattico dei corsi di studio per la laurea in Biotecnologie. Questo elaborato è frutto di un contraddittorio con ambiti scientifici, di riflessioni intervenute nel corso di confronti con studenti, nonché con docenti di altre specialità. La fluidità ontologica del vivente tecnologico induce, inevitabilmente a ritenere questo scritto, una tappa di un percorso dai confini e dalle direzioni indefinite

    La nuova disciplina dei marchi, pag. 53 n. 4/2005; La tutela dei nomi di dominio, pag. 50 n. 5/2005; La tutela delle “Tipicità” e le indicazioni geografiche, pag. 52 n. 6/2005

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    In una serie di articoli pubblicati sulla rivista Obiettivo Impresa vengono esaminate le novità introdotte dalla riforma in materia di proprietà Industriale avuta con il codice della proprietà industriale con particolare riferimento ai segni distintivi, collocandoli nell'ambito della più ampia disciplina comunitaria. Particolare attenzione è prestata alal nuova disciplina di tutela dei toponimi in capo agli enti pubblici locali, che attraverso politiche di tutela legale della propria proprietà industriale e intellettuale possono trovar enuove forme di gettito e quindi avere introiti significativi, con contestuale valoizzazione del proprio patrimonio culturale

    La blockchain determina difficoltà nel determinare le regole da applicare e la giurisdizione competente

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    La decentralizzazione e la disintermediazione, che rappresentano due dei tratti maggiormente caratteristici della tecnologia blockchain, sono fra gli elementi destinati ad avere l’impatto più rilevante sull’economia, in quanto mettono in crisi i sistemi tradizionali che regolano le transazioni, basati sull’esistenza di un ente centrale, che gode della fiducia delle parti, ed è per questo investito del compito di validarle e assicurarne la correttezza e il rispetto delle regole concorrenziali. La blockchain ha dunque come caratteristica principale di avere una decentralizzazione. Non vi è infatti un organo centrale decidente, ma piuttosto una rete diffusa in cui nessuno dovrebbe comandare. Altra caratteristica è la mancanza di intermediazione, che crea enormi benefici. Dunque, questo sembrerebbe astrattamente un mondo ideale, anche per il rispetto per i valori dell’antitrust, dove abusi di posizioni dominanti e cartelli non possano venire ad esistenza. In realtà non è proprio così, in quanto problemi iniziano a nascere perché il sistema, quantunque in fieri, comincia a segnare qualche profilo che ha attirato l’attenzione delle Autorità antitrust e non solo. Cercando di riassumere le principali caratteristiche che forniscono i maggiori spunti problematici, si pongono in primissimo piano: a) la decentralizzazione della rete, con il software che è presente simultaneamente sui vari dispositivi dei partecipanti; b) la pseudonimia degli attori, sia utenti, ma anche nodi e miner; c) l’essere il sistema basato su codice informatico open source; d) i diversi meccanismi di consenso distribuito nella rete. Le caratteristiche di tale tecnologia sono idonee a generare, una volta declinate in innumerevoli applicazioni, questioni giuridiche rilevanti e per certi versi inedite, riguardanti sia il diritto privato che quello amministrativo, nonché la materia internazionale e transnazionale. Specialmente se osservata nella sua configurazione permissionless, la blockchain è in grado di aprire tutta una serie di tematiche che impegnano già da alcuni anni i giuristi alla ricerca di soluzioni inerenti sia alla responsabilità per eventi dannosi, all’inadempimento, ma anche all’individuazione della legge e della giurisdizione applicabili in casi di patologia, alla tutela della proprietà intellettuale e al diritto della concorrenza.Decentralization and disintermediation, which are two of the most characteristic features of Blockchain technology, are among the elements destined to have the most significant impact on the economy, as they challenge the traditional systems that regulate transactions, which are based on the existence of a central entity, which enjoys the trust of the parties, and is therefore invested with the task of validating them and ensuring their fairness and compliance with competitive rules. Blockchain thus has as its main characteristic to have decentralization. Indeed, there is no central deciding body but rather a diffuse network in which no one should be in charge. Another characteristic is the lack of intermediation, which creates enormous benefits. It would seem abstractly, therefore, to be an ideal world even with respect to antitrust values, where abuses of dominant positions and cartels cannot come into existence. This is not quite so inasmuch as problems are beginning to arise because the system, albeit in the making, is beginning to mark some profiles that have attracted the attention of antitrust authorities and others. Trying to summarize the main features that provide the greatest problematic cues, the following stand out: a) the decentralization of the network, with the software being present simultaneously on the various devices of the participants; b) the pseudonymity of the actors, both users, but also nodes and miners; c) the being based on open source computer code; d) the various distributed consensus mechanisms in the network. The characteristics of this technology are apt to generate, once declined in countless applications, relevant and in some ways unprecedented legal issues, concerning both private and administrative law, as well as international and transnational matters. Especially when observed in its permissionless configuration, blockchain is capable of opening up a whole range of issues that have been engaging jurists for a number of years now, in search of solutions inherent to both liability for harmful events, breach of contract, but also the identification of the applicable law and jurisdiction in cases of pathology, intellectual property protection and competition law
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