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I presupposti sostanziali della domanda di adempimento
Lo studio svolto è teso ad individuare quali presupposti debbano ricorrere affinché venga pronunziata una condanna all’adempimento
Ci si interroga, innanzi tutto, sulle ragioni che potrebbero indurre il creditore a preferire l’adempimento invece della risoluzione.
Chiarite tali ragioni si delimita il campo dell’indagine, precisando che l’oggetto della domanda di adempimento corrisponde all’oggetto della o delle obbligazioni inadempiute, essendo irrilevante la dinamica che tra esse si insatura nel rapporto contrattuale. Si delinea poi la differenza ontologica e funzionale tra risarcimento in forma specifica ed esecuzione della prestazione dovuta.
Il primo presupposto che deve ricorrere per poter essere pronunziata una condanna all’adempimento è che l’inadempimento non sia definitivo. Il secondo presupposto è che l’oggetto della domanda sia corrispondente ed omogeneo rispetto al contenuto dell’obbligazione inadempiuta.
È, poi, necessario che la prestazione promessa sia ancora possibile. Precisato che l’accezione di impossibilità della prestazione idonea a paralizzare la domanda di adempimento è la medesima che deve essere adottata come limite alla responsabilità per inadempimento di cui all’art. 1218 cod. civ., vengono prospettate le diverse accezioni di impossibilità elaborate dalla dottrina: impossibilità assoluta ed oggettiva, relativa ed oggettiva, soggettiva. Dopo una analisi critica, anche di natura comparatistica, perviene a preferire l’accezione oggettiva e relativa del termine.
Una volta accertato che la prestazione sia ancora “relativamente” possibile, si deve altresì valutare se essa sia anche esigibile.
Viene poi affrontata la questione delle sopravvenienze che si verifichino successivamente al momento in cui il giudice sia stato chiamato ad apprezzare la possibilità della prestazione. In particolare, alla luce di considerazioni di giustizia sostanziale e di valutazioni circa l’opportunità di pronunziare condanne destinate ad essere disattese, si propone l’applicazione dell’ulteriore criterio di “ragionevolezza della condanna”.
Delineati i presupposti che, in generale, devono ricorrere affinché il debitore sia condannato all’adempimento, si procede ad un confronto con le norme, dettate in tema di contratti tipici, che prevedono domande di adempimento.
Si esamina la disciplina della compravendita “codicistica” e quella della vendita dei beni di consumo
Viene, infine, preso in esame il contratto di appalto ed, in particolare l’azione diretta all’eliminazione dei vizi e dei difetti
Inadempimento doloso e risarcimento del danno imprevedibile
Il contributo ha ad oggetto lo studio dell’art. 1225 cod. civ. che limita il danno risarcibile a quello prevedibile fatta eccezione per il caso di inadempimento doloso. Viene analizzata la limitazione prevista dalla norma in prospettiva di criterio selettivo del danno risarcibile dedicando particolare attenzione al rapporto tra prevedibilità e causalità. Si giunge a ritenere che la prevedibilità possieda autonomia concettuale ed applicativa rispetto al criterio delle “conseguenze immediate e dirette” di cui all’art. 1223 cod. civ. e che abbia la precipua funzione di delimitare il “quantum” del danno risarcibile. Si evidenziano, poi, le ragioni sottese al mancato richiamo da parte dell’art. 2056 cod. civ. dell’art. 1225 cod. civ. Lo studio prosegue con l’analisi del concetto di prevedibilità e di quello, speculare, di imprevedibilità.
Con riguardo al presupposto applicativo costituito dal ricorrere di un inadempimento doloso ci si interroga sul significato da attribuire al dolo. Si propende per un’accezione che lo configuri in termini di mera volontà di non adempiere e si valuta la possibilità di ritenere compreso in tale accezione anche il c.d. dolo eventuale.
Esaminata la questione inerente il tempo della prevedibilità si passa a valutare i rapporti del criterio previsto dall’art. 1225 cod. civ. con la teoria, elaborata dagli analisti economici del diritto, del c.d. inadempimento efficiente giungendo a rilevarne la sostanziale incompatibilità con la norma in esame
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