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    Assegno di divorzio : non è solidarietà, non è assistenza ciò che l’ex coniuge va cercando

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    Dopo che la Cassazione, rivoluzionando la propria giurisprudenza sui presupposti dell’assegno divorzi-le, ha affermato che la verifica sull’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente deve essere ef-fettuata sulla base della sua autosufficienza economica e non sulla base del pregresso tenore di vita matrimoniale, la Corte d’appello di Milano, in attesa dell’intervento delle Sezioni Unite, propone una rilet-tura “mite” del concetto di autosufficienza, affermando che si tratta di un parametro relativo, nella appli-cazione del quale devono essere considerati la posizione dell’ex coniuge, le sue condizioni di vita e i suoi progetti. Anche questa interpretazione dell’art. 5, comma 6, l. div. prende le mosse dalla qualifica-zione dell’assegno divorzile come diritto esclusivamente assistenziale, proiezione dopo il fallimento del matrimonio della solidarietà coniugale. Al contrario, solo abbandonando tale logica e affermando la natu-ra prevalentemente compensativa dell’assegno divorzile si possono definire i suoi presupposti e i criteri di determinazione in modo corrispondente al comune sentire nella società contemporanea, ormai molto distante dall’idea che un obbligo solidaristico, seppure attenuato, possa sopravvivere al matrimonio

    La crisi della famiglia. 2, Il nuovo divorzio

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    I principi sanciti nella legge sul divorzio del 1970 sono stati profondamente segnati dal d.l. n. 132/2014, che ha introdotto la possibilità di un divorzio stragiudiziale, e dalla l. n. 55/2015, che ha introdotto il cosiddetto "divorzio breve". Il legislatore del 2014 e del 2015 ha lasciato in vigore gli artt. 1, 2, e 3 della l. n. 898/1970, svuotandoli però di qualsiasi significato e contraddicendo il fondamento razionale a cui erano ispirati. Anche spostando lo sguardo dai presupposti del divorzio ai suoi effetti nei rapporti patrimoniali fra i coniugi, si può constatare che i principi affermati nella legge del 1970 non trovano più riscontro nella prassi quotidiana dei nostri tribunali. Infatti, mentre una giurisprudenza costante afferma che il parametro per il riconoscimento dell'assegno divorzile è il tenore di vita matrimoniale, l'interprete non tarda a rendersi conto del fatto che esiste una frattura fra i principi astratti affermati dalla giurisprudenza e gli esiti concreti della loro applicazione. Una riflessione sulla natura del divorzio è dunque quanto mai attuale. Il volume, infatti, analizza il nuovo istituto nel tentativo di individuare le regole concrete che ne animano la vita al di là - e talora in contrasto - con le affermazioni formali ancora scritte nella legge e nelle massime della giurisprudenza di legittimità

    Funzione compensativa e disponibilità del diritto all’assegno divorzio : una proposta per definire i limiti di efficcacia dei patti in vista del divorzio

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    La nuova funzione compensativa e perequativa attribuita dalle Sezioni Unite all’assegno divorzile - a fianco alla tradizionale funzione assistenziale - dà nuova forza alla tesi per cui i diritti del coniuge più debole dopo il divorzio sono negoziabili ex ante in vista dello scioglimento del vincolo. Il superamento dell’orientamento giurisprudenziale che da tempo afferma la radicale nullità di tali patti è dunque ora una prospettiva concreta ed un cenno in questa direzione vi è anche nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite. Tuttavia, se la giurisprudenza imboccherà finalmente questa strada, superando i pregiudizi ideologici del passato, dovranno essere definiti - come avviene negli ordinamenti che da anni affermano la validità dei patti in vista del divorzio - i limiti e i requisiti di efficacia degli accordi relativi al futuro scioglimento del vincolo matrimoniale in modo da contemperare, da un lato, l’autonomia negoziale dei coniugi e, dall’altro, le esigenze di tutela e salvaguardia della parte debole che non possono essere trascurate nel rapporto familiare. Ci permettiamo quindi di formulare una proposta per la definizione di tali limiti
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