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L'obbligo della polizia giudiziaria di trasmettere ai vertici le notizie concernenti le informative di reato
Nello scenario della sicurezza pubblica, l’esigenza di “razionalizzare” i presidi di polizia ha richiesto l’intervento del legislatore. Un’azione “d’urgenza”, con un approccio poco meditato, dove la novella (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177) ha assunto dimensioni più late contenendo un comodo escamotage per introdurre, tra le pieghe delle norme di attuazione, una modifica che intacca il processo penale nel tratto investigativo. La disciplina rivela un gap tra l’obiettivo da perseguire (l’ottimizzazione delle Forze dell’ordine) e la tutela dei principi contrapposti (i valori inviolabili dell’individuo, il segreto investigativo e la dispersione delle notizie sull'inchiesta), oltre a manifestare profili d’irragionevolezza che mettono in dubbio la sua legittimità costituzionale
Nel segno della complessità: tutela 'inibitoria' e 'risarcitoria' epicentro del dibattito, ma il nodo da sciogliere è il 'sovraffollamento'
L’abnormità dell’ordinanza con cui il g.u.p. dispone la restituzione degli atti al p.m. sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio: le sezioni unite invocano le norme sovraordinate
I decreti 'Salvini': profili di diritto penale sostanziale, processuale e sicuritari
Emergenza, sicurezza e immigrazione sono il fulcro della politica dell’ex Esecutivo: non esistono equivoci sul fatto che i nuovi nemici da combattere siano gli stranieri. Si colloca, in primo piano, la tutela granitica della collettività messa a repentaglio anche da altri fenomeni diffusi: gli episodi di violenza legati a manifestazioni sportive, quelli che turbano l’assetto sociale, il dilagare del crimine organizzato. Tuttavia, le forme di contrasto si avvalgono della decretazione d’urgenza, rimessa, in sede di conversione, al voto di fiducia, con seguente allontanamento del dibattito parlamentare. Emerge, in linea di fondo, la pratica del controllo penale
Scricchiola il c.d. “41-bis ord. penit.”: la “censura” sulla corrispondenza tra recluso e avvocato lede il diritto di difesa
Il ‘visto di censura’ sulle comunicazioni epistolari con i difensori è incostituzionale
Reati ministeriali e posizione del coimputato: incertezze tra le righe di una disciplina da 'rivedere'
l quadro positivo, articolato a più livelli nel sistema delle fonti, esonera da responsabilità penale il Presidente del Consiglio e i singoli Ministri, anche se cessati dalla carica, qualora abbiano agito «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» o «il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». Al contempo, si prevedono, al fine di accertare i reati da essi eventualmente compiuti nello svolgimento dei compiti assegnatigli, deroghe al procedimento penale tradizionale. Ma l’impianto normativo è carente in relazione alla figura del concorrente nel reato ministeriale e alle sue sorti
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