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    Claims nutrizionali e sulla salute

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    Il lavoro si propone di compiere una ricostruzione analitica della disciplina delle "indicazioni nutrizionali" e delle "indicazioni sulla salute", contenuta essenzialmente nel regolamento CE n. 1924/2006. Partendo da una analisi delle ragioni della disciplina e delle nozioni giuridiche relative ai claims ("indicazione nutrizionale", "indicazione sulla salute", "indicazione funzionale generica", "indicazione funzionale nuova", "indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia" o "riferita allo sviluppo o alla salute dei bambini", ecc.), sono analizzate le condizioni di legittimità per l’uso dei claims e il regime giuridico di alcune indicazioni peculiari, quali i cosiddetti “descrittori generici” e i cosiddetti “marchi-claims”, concludendo con una sintetica ricognizione del sistema sanzionatorio e delle sue criticità

    La sicurezza degli alimenti e dei mangimi nel reg. CE n. 178/02

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    Il saggio prende in esame il regolamento CE n. 178/2002 nella parte più strettamente concernente il concetto di sicurezza degli alimenti e le relative garanzie, partendo dall'evidenziazione delle connessioni tra i principali elementi concettuali della food safety, e la genesi e la struttura del regolamento di General Food Law. L'analisi si sposta poi sulle norme di garanzia nel mercato interno, in specie sui cosiddetti “requisiti di sicurezza degli alimenti” e sulla definizione di “alimento a rischio”, sulla presunzione (relativa) di pericolosità del lotto, sul disallineamento fra tale presunzione (e gli strumenti per il suo superamento) e la legislazione italiana, e sulla “presunzione limitata” di sicurezza degli alimenti e le clausole di salvaguardia. Il tema è posto in relazione ad un sistema di norme che da un lato deve garantire analoga sicurezza anche di alimenti e mangimi importati, dall'altro dedica uno strumentario più limitato al tema della sicurezza dei prodotti destinati all'esportazione, con un esame conclusivo della disciplina sulla sicurezza dei mangimi, la cui applicazione si presenta limitata a quelli soli destinati a produzioni animali a scopo alimentare umano, in evidente rapporto di stretta strumentalità alla food safety secondo un approccio di filiera

    Le linee guida europee

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    Il saggio, premesse alcune considerazioni di ordine generale e sistematico, analizza il ruolo che la cosiddetta "soft law" svolge nello sviluppo e nell'applicazione del diritto alimentare, specialmente di quello di fonte unionale, e mette in risalto come alcuni atti non vincolanti, soprattutto della Commissione europea, siano sempre risultati in realtà fondamentali sia come guida per l'interprete (particolarmente per colmare lacune legislative), sia per l'attività degli operatori del settore alimentare (e dei consulenti), fornendo indicazioni pratiche essenziali ai fini del corretto adempimento di obblighi e oneri previsti dalla legislazione alimentare (es. compilazione istanze di autorizzazione previste dalle norme UE)

    L’agricoltura 4.0: il futuro del settore agroalimentare e il filo rosso che lo lega alle origini della PAC

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    Fin dal trattato di Roma, il suo art. 39 (al pari dell’art. 39 TFUE) ha custodito gelosamente le finalità della PAC, tanto che esse non sono mai state ritenute bisognose di adeguamento al mutare dei contesti storici, economici e sociali. Fra le modalità di realizzazione dei fini, di particolare interesse è la “razionalità” che deve caratterizzare lo sviluppo della produzione, imponendo di relativizzare la necessità di incremento della produttività, con un approccio economicamente ragionevole e flessibile al mercato, con un «impiego migliore dei fattori della produzione» e uno sviluppo del «progresso tecnico». La digitalizzazione delle filiere, in questo quadro di principi e obiettivi, è pertanto strumento essenziale. La rinnovata attualità del problema della food security, nel contesto bellico e post-pandemico che viviamo, impone di agire su più fronti, con un ripensamento della PAC più radicale di quello alla base della riforma 2023-2027, in direzione di maggiore disaccoppiamento e flessibilità, e con forti investimenti orientati all’innovazione, sia per conferire al sistema la capacità di reagire più prontamente a situazioni di squilibrio come quelle sperimentate negli ultimi anni, sia per l’evidente necessità di compensare possibili riduzioni di produzione, conseguenti alla piena attuazione delle strategie climatiche e ambientali di sostenibilità che sono al centro delle politiche UE (Green Deal e Farm-to-Fork Strategy). Tutto ciò, senza cadere nell’errore di assegnare alla dimensione ambientale della sostenibilità un rilievo esclusivo, ma al contrario valorizzando la necessità di bilanciare costantemente quest’ultima con le sue dimensioni economica e sociale, ai cui fini altrettanto essenziale appare la tutela del valore della food availability e della food accessibility.Since the Treaty of Rome, its Article 39 (just like Article 39 TFEU) has closely guarded the objectives of the CAP, so that they have never been considered in need of adjustment to changes in historical, economic, and social contexts. Among the ways for achieving these purposes, particular emphasis is placed on the “rationality” that should characterize the development of production. This involves tempering the need for increased productivity with an economically reasonable and flexible approach to the market, ensuring a «better use of production factors» and fostering «technological progress». In this framework of principles and objectives, the digitalization of agri-food supply chains is therefore an essential tool. The renewed relevance of the food security issue, within the context of the ongoing warfare and postpandemic scenario, requires us to act on multiple fronts. This calls for a more radical reconsideration of the CAP than the one underlying the 2023-2027 reform. The direction should lean towards greater decoupling and flexibility, accompanied by substantial investments in innovation. These investments are crucial to endow the system with the ability to respond more promptly to imbalances, such as those experienced in recent years. Additionally, they address the clear need to compensate for production reductions that may result from the full implementation of climate and environmental sustainability strategies central to EU policies (Green Deal and Farm-to-Fork Strategy). It is important to avoid the mistake of assigning exclusive importance to the environmental dimension of sustainability. On the contrary, there’s a need to constantly balance it with its economic and social dimensions. Essential to this balance is the safeguarding of the value of food availability and food accessibility

    Sustainability in the wine sector as a source of derogations to European Competition Law

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    EU general principles governing internal market (namely, competition principles) and Common Agricultural Policy have an intersection point, which usually goes by the name of “agricultural exceptionalism”, which – at least in its European sense – has now its legal basis in the TFEU (as well as it had it, in an historical perspective, since the Treaty of Rome) and its economic grounds in the very particular structure of the agricultural sector, in its “constitutional” vulnerability. Such legal basis, claiming us to recall Article 42 TFEU, implies an automatic and contextual referral to Article 38 TFEU (outlining the application field of Articles 39-44, thus including Article 42 as an essential element of the CAP), but also to the aims and objectives of the CAP itself, set forth in Article 39, which seem unchanged but, in fact, although remaining still, they have continuously changed their meaning. This is how, when recalling the basic exception concerning competition law and agriculture («The provisions of the Chapter relating to rules on competition shall apply to production of and trade in agricultural products only to the extent determined by the European Parliament and the Council»), we can’t neglect that «account [must be] taken of the objectives set out in Article 39», nor that the latter is calling EU Institutions not only «to increase agricultural productivity» – obviously – but also to do that «by promoting technical progress», by ensuring a «rational» development of agricultural production and by granting an «optimum» utilisation of the factors of production. Since at least the 2003 CAP reform (but we could also dare more), the practical identification between «rational» and «sustainable», and still between «sustainable» and «optimum» is undeniable. And, should we extend our concept of “sustainability” even beyond its environmental borders, taking into consideration also its social and economic dimension (not less essential than the environmental one), further communication lines can directly be established also toward the aims «to ensure a fair standard of living for the agricultural community», «to stabilise markets», «to assure the availability of supplies» and, finally, even «to ensure that supplies reach consumers at reasonable prices» (remembering, under cover of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, that no availability really exist without accessibility and that «accessible» means also «affordable»). This is the legal framework in which the «Vertical and horizontal initiatives for sustainability» provided for by Article 210a of EU Regulation No. 1308/2013 – be they actually implemented in a horizontal or in a vertical manner, e.g. in the wine sector – must be considered. And in light of which only we can fully understand the actual meaning of this new legal “tool” (including the need for a strict interpretation of the scope of Article 210a, and the severity of applicable sanctions), as well as the types of sustainability agreements which are likely to be covered by this exception and the subsequent possible (economic) implications and opportunities for each agricultural sector. This paper is an attempt to analyze the specific opportunities for the wine sector, rising from such new tools, together with the implementation criticalities, both because of the problems in fulfilling contracts and (following an alert from the OIV) of the limited relevance attributed to the economic and social dimensions of sustainability

    "Alimento a rischio", allergeni e altre criticità nella comunicazione alimentare

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    L’art. 14 del Reg. (CE) n. 178/2002 può rappresentare un esempio di come detto regolamento, pur nella sua ampiezza di oggetto e di obiettivi, e pur con i suoi innegabili meriti di ordine sistematico, sia a tutt’oggi – vent’anni dopo la sua adozione – ancora ben lontano dall’aver fornito un quadro normativo compiuto e chiaro. Restano passaggi oscuri, definizioni incomplete o tautologiche, e di conseguenza aspetti interpretativi e applicativi incerti, con incertezze per controllori e operatori. La nozione di “alimento a rischio”, ad esempio, specialmente per quanto concerne l’alimento “inadatto al consumo umano” continua a presentare carenze definitorie importanti, con eccessivo margine di discrezionalità interpretativa in capo alle Autorità del controllo ufficiale e al giudice, e con problemi di compatibilità con il principio di proporzionalità. La presunzione di pericolosità dell’intero lotto di alimenti a rischio (art. 14, par. 6) non trova ancora, nell’ordinamento italiano, strumenti per una sua efficace e piena applicazione. Infine, il rapporto fra la nozione di “alimento a rischio”, la disciplina degli allergeni e la disciplina dell’informazione al consumatore di alimenti (Reg. (UE) n. 1169/2011) è ancora caratterizzato da reciproche contraddizioni e difetti di coordinamento, che rendono spesso difficile una chiara individuazione degli obblighi dell’operatore alimentare, con risvolti spesso assai problematici anche in tema di sanzioni e di relativo contenzioso.Article 14, Regulation EC No. 178 of 2002, can be in some way paradigmatic of how such Regulation, notwithstanding the wide range of its scope and objectives and notwithstanding its undeniable systematic merits, twenty years after its adoption is still far from laying down a clear and exhaustive legal framework. Dark passages, incomplete or tautological definitions and, consequently, uncertain interpretative and practical aspects still remain in it, bringing with them uncertainties both for auditors and for operators. The legal notion of “unsafe food”, for example, especially with regard to the food s.c. “unfit for human consumption”, continues to show significant deficiencies in definition, leaving an overwhelming margin of discretion to official control Authorities and to judiciary, with some problems of compliance with the proportionality principle. The s.c. “presumption of hazardousness of the entire batch” (codified in Article 14, para. 6) still doesn’t find, into Italian law, a full and correct implementation. Finally, the relationship between the legal notion of “unsafe food”, the discipline on allergens and the discipline of the food information to consumers (EU Reg. No. 1169 of 2011) is currently characterized by mutual contradictions, which often make it difficult to clearly identify the contents and limits of the obligations of the food business operators, with heavy implications even on sanctions and on litigations

    The Long Way Toward a Post-Industrial Justice

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    This essay reviews three recent publications that, from different disciplinary approaches, address the capital-labour relationship by delving into the dynamics of the organisation of labour, the structural inequality suffered by the working class, the forms of resistance and organisation of the workers' movement, as well as the importance of conflict and its regulation. Conflict is a key issue that binds the three works and opens up future scenarios: a potential collective reorganisation of workers able to generate a counter-movement aimed at reducing the imbalanced power relation between capital and labour after decades of neo-liberal domination.Dukes and Streeck (2022).Horgan (2021).Yates (2022)

    Gli obblighi informativi in etichetta

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    Il saggio contiene un ampio excursus sugli obblighi informativi che incombono agli operatori del settore alimentare, con particolare riferimento agli obblighi di etichettatura. Premesse alcune riflessioni sia dogmatiche che pratiche sugli obblighi aventi carattere generale e orizzontale (le cosiddette "pratiche leali di informazione" stabilite dall'art. 7 del regolamento UE n. 1169/2011, analizzate anche in relazione alla loro rilevanza ai fini della trasmissione di informazioni volontarie), lo studio si sofferma sulle singole informazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati destinati al consumatore finale, sulle modalità di presentazione delle informazioni e sul particolare regime degli obblighi nella commercializzazione "B2B". Il lavoro si conclude con uno sguardo alle norme nazionali (in particolare, italiane) che hanno introdotto obblighi informativi ora aggiuntivi, ora potenzialmente alternativi, a quelli stabiliti dalla legislazione europea, prendendo in esame anche le problematiche di coordinamento tra fonti e le conseguenti difficoltà per gli operatori nell'individuazione della condotta da tenere

    La definizione di alimento e di mangime

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    Il contributo approfondisce le ragioni di una definizione giuridicamente vincolante di "alimento" e di "mangime", introdotta dal regolamento CE n. 178/2002, a fronte della complessiva riorganizzazione della materia del diritto alimentare operata da detto regolamento. La fissazione di principi giuridici generali di tale settore della legislazione, a cominciare dalla previsione di definizioni comuni agli Stati membri dell'UE, ha costituito un passaggio fondamentale nell'armonizzazione delle norme in materia, nella loro riconduzione a sistema e nella creazione di un sistema di gestione efficiente delle problematiche di sicurezza degli alimenti. Il saggio contiene anche riferimenti alle problematiche intersezioni fra la nozione giuridica di "alimento" e quella di "medicinale" e di "integratore alimentare"

    Le fonti internazionali

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    Il Capo intitolato "Le fonti internazionali" tratta il quadro complessivo delle norme di diritto del commercio internazionale (world trade law) applicabili ai prodotti agricoli: le disposizioni nate dagli accordi multilaterali istitutivi del WTO, in particolare l'Accordo agricolo (in tema di protezione tariffarie, di sostegno interno, di aiuti alle esportazioni), l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS) recante disciplina delle barriere non tariffarie motivate dalla tutela della salute e della vita di uomini, animali e piante (con riferimenti anche alla rilevanza giuridica degli standard del Codex Alimentarius), l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT) e l'Accordo TRIPs (con specifico riguardo alla protezione transnazionale delle indicazioni geografiche del prodotti agricoli e alimentari). Chiude il Capo la trattazione dei più importanti accordi bilaterali o plurilaterali di interesse per la materia
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