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    Gestione dei rifiuti ed economia circolare nella giurisprudenza della Corte Costituzionale

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    Il saggio propone una nuova chiave di lettura “bivalente” della giurisprudenza costituzionale nella materia della raccolta e della gestione dei rifiuti perché l’autore dimostra che i rifiuti sono intesi dalla Consulta non solo come fattore di inquinamento dell’ambiente e, perciò, devoluti alla giurisprudenza esclusiva dello Stato ma, anche, come “derivati energetici” nella produzione dell’energia nucleare e, quindi, come risorse energetiche devolute alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.The essay proposes a new "bivalent" interpretation of the constitutional jurisprudence in the matter of waste collection and management because the author shows that waste is intended by the Council not only as a factor of environmental pollution and, therefore, devolved to the exclusive jurisprudence of the State but, also, like "energetic derivatives" in the production of the nuclear energy and, therefore, like energetic resources devolved to the concurrent legislative power of the State and the regions

    Rilevanza costituzionale del divieto di accesso alle manifestazioni sportive

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    Il fenomeno della violenza negli stadi ha reso di attualità, sotto il profilo del diritto costituzionale, lo studio di due materie tradizionalmente esaminate in maniera distinta: l’ordine pubblico e lo sport. Il lavoro esamina il suddetto fenomeno sotto il profilo della “riunione sportiva” di stadio soffermando l’analisi sulla rilevanza costituzionale delle misure di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e dell’ordine di comparizione dei singoli. In tale prospettiva il bilanciamento degli interessi tutelati dalle suddette misure di prevenzione speciali conduce l’autore a superare l’orientamento tradizionale secondo il quale il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e l’ordine di comparizione inciderebbero sulla sola libertà di circolazione dei singoli. Si prospetta la tesi che le suddette misure di prevenzione incidono sulla libertà di riunione e sulla libertà personale. Il lavoro analizza, altresì, le conseguenze di diritto positivo della tesi prospettata.The phenomenon of stadium violence has made it topical the study of two subjects traditionally examined in a distinct way topical, from the point of view of constitutional law: public order and sport. The work examines the aforementioned phenomenon from the point of view of the "sports meeting" of the stadium, focusing the analysis on the constitutional relevance of the measures to prevent the ban on access to sporting events and the order of appearance of individuals. In this perspective, balancing the interests protected by the aforementioned atypical prevention measures leads the author to overcome the traditional orientation according to which the prohibition of access to the places where sporting events are held and the appearance order would affect only freedom circulation of individuals. The thesis is proposed that the aforementioned prevention measures affect the freedom of assembly and personal freedom. The paper also analyzes the positive law consequences of the proposed thesis

    La legge 675 e la tutela amministrativa dei diritti della persona umana

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    L’articolo esamina le problematiche che concernono la natura giuridica, il contenuto e l’articolazione della tutela non giurisdizionale del diritto alla riservatezza, con particolare riguardo al concreto esercizio dell’attività del Garante nella tutela di tali diritti nella Costituzione.The article examines the issues relating to the legal nature, content and articulation of the non-judicial protection of the right to privacy, with particular regard to the actual exercise of the Guarantor’s activity in the protection of these rights in the Constitution

    Il problema della individuazione della disciplina costituzionale della pandemia nella giurisprudenza costituzionale

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    La disciplina costituzionale della pandemia sembra un pendolo che oscilla tra tre “materie” costituzionali: la “profilassi internazionale”, la “tutela della salute” e lo “stato di emergenza sanitario”. Il lavoro si propone di razionalizzare il complesso quadro normativo e giurisprudenziale arrivando alla conclusione che gli strumenti giuridici utilizzati dal Governo possano essere giudicati con minore severità se si prende consapevolezza di una lacuna dell’ordinamento giuridico nella disciplina della pandemia intesa come emergenza di durata permanente. In particolare, il lavoro approfondisce il valore sistematico della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2021 in ordine all’individuazione della materia della “profilassi internazionale”.The constitutional discipline of the pandemic seems like a pendulum that oscillates between three constitutional "subjects": "international prophylaxis", "protection of health" and "state of health emergency". The work aims to rationalize the complex regulatory and jurisprudential framework reaching the conclusion that the legal instruments used by the Government can be judged with less severity if one becomes aware of a lacuna in the legal system in the regulation of the pandemic understood as an emergency of duration manent. In particular, the work examines the systematic value of the judgment of the Constitutional Court n. 37 of 2021 in order to identify the subject of “international prophylaxis”

    Procedimenti giustiziali

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    L’articolo approfondisce la dimensione costituzionale dei livelli delle prestazioni materiali a favore dei cittadini. I procedimenti che si svolgono davanti ai Garanti a tutela dei diritti soggettivi dei cittadini sono qualificati come processi ad evidenza pubblica ma non giurisdizionali che vengono isolati come nuovi istituti di tutela dei diritti dei cittadini da parte dei pubblici poteri non giurisdizionali.The article deepens the constitutional dimension of levels of material benefits for citizens. Proceedings before the Guarantors for the protection of the subjective rights of citizens are classified as trials with public but not judicial evidence that are isolated as new institutions for the protection of citizens' rights by public authorities jurisdictional

    Convivenza civile e ordine pubblico

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    L’articolo approfondisce, sulla scia della giurisprudenza della Corte costituzionale, il contenuto ed i limiti del valore della civile convivenza che, secondo la Consulta, l’ordine pubblico mira a tutelare. Tale valore viene ricostruito sotto la sollecitazione della Corte costituzionale che indica la sua nozione. A tale stregua si mette in evidenza che la convivenza civile interseca, a sua volta, come punto di snodo nuovi beni relazionali, nella prospettiva costituzionale, ed, in particolare, il valore della “comunità nazionale” nell’ambito della quale si colloca la convivenza civile. Tale convivenza è vista come espressione del pacifico godimento, da parte di una moltitudine di persone, dei diritti fondamentali (diritti di libera manifestazione del pensiero, di circolazione, di riunione, di associazione, ecc.) e come adempimento degli obblighi costituzionalmente richiamati (es. la difesa della Patria da parte dei singoli). Dall’articolo emerge anche che la convivenza civile è violata tutte le volte che per i modi violenti usati o per i mezzi fisici utilizzati o per la presenza di catastrofi naturali o per la presenza di malattie epidemiche, è impedito il suo godimento. In questi casi solo la legge può, con misure adeguate e proporzionali, limitare l’esercizio di altri diritti rivali, pur se costituzionalmente garantiti.This article, in the wake of the jurisprudence of the Constitutional Court, explores the content and limits of the value of civil society that, according to the Constitutional Court, public order aims to protect. This value is reconstructed under the solicitation of the Constitutional Court, which indicates its notion. In this way, it is highlighted that civil coexistence intersects, in turn, as a hub, new relational goods in the constitutional perspective and, in particular, the value of the "national community" within which civil society is placed. This coexistence is seen as an expression of the peaceful enjoyment, by a multitude of people, of fundamental rights (rights of free expression of thought, of movement, of assembly, of association, etc.) and as fulfillment of constitutional referred obligations (e.g. defense of the homeland by individuals). The article also shows that civil cohabitation is violated whenever, for the violent ways used or for the physical means or for the presence of natural disasters or for the presence of epidemic diseases, its enjoyment is prevented. In these cases, only law may, with appropriate and proportional measures, limit the exercise of other rival rights, even if constitutionally guaranteed

    La potestà legislativa trasversale delle regioni nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale

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    La dottrina diffusa ritiene che le materie, oggetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, enunciate nell’art. 117 Cost., siano caratterizzate da una sostanziale asimmetria, perché la trasversalità può riguardare solo le materie, oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma non le materie, oggetto della potestà legislativa delle Regioni. La più recente giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 80 del 2012 e 91 del 2020) ha, però, riconosciuto anche alle regioni la potestà legislativa trasversale, specialmente, nelle materie residuali. Il lavoro approfondisce queste ultime sentenze della Corte costituzionale alla luce della più recente dottrina costituzionalista.Widespread doctrine believes that the matters, subject to the legislative power of the State and the Regions, set out in art. 117 of the Constitution, are characterized by a substantial asymmetry, because the transversality can only concern the matters, object of the exclusive legislative power of the State, but not the matters, object of the legislative power of the Regions. The most recent constitutional jurisprudence (judgments nos. 80 of 2012 and 91 of 2020) has, however, also recognized the transversal legislative power to the regions, especially in residual matters. The work explores these latest rulings of the Constitutional Court in the light of the most recent constitutional doctrine

    “Per una interpretazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni ex parte populi e non ex parte principis”

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    The work delves into the evolution of constitutional jurisprudence regarding the interpretation of the principle of loyal collaboration between the State and the Regions, in light of the recent ruling of the Constitutional Court of 3/12/2024, n. 192, which opens new horizons for the interpretation of the general clause of loyal collaboration between the State and the regions. The problem is whether the principle of loyal collaboration should be interpreted only from the perspective of the relationship between two public powers, such as the State and regions ex parte principis or should also be interpreted from the perspective of the protection of citizens' rights, particularly when it is at stake the protection of essential levels of performance and, thus, ex parte populi. The work welcomes this second perspective by drawing inspiration from the evolution of European jurisprudence which started from a perspective of protection of the powers, respectively, of the European Union and of the States and was then oriented towards reading the principle of loyal collaboration from the perspective of better protection of the rights of European citizens. In turn, in the national system, constitutional jurisprudence has always been oriented towards declining the principle of loyal collaboration from the perspective of the relations between powers, as appears from the analysis of its historical evolution. But with the latest constitutional jurisprudence (no. 192 of 2024) the author proposes a functional and non-structural reading of the principle of loyal collaboration from the perspective not of powers, but of public functions to protect citizens. From this perspective, the work tends to bring the principle of loyal collaboration and the principle of subsidiarity back to a single matrix of solidarity to protect citizens, both in the union system and in the national system, particularly with regard to citizens' rights, in relation to the essential levels of benefits in their favor.Il lavoro approfondisce l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in ordine all’interpretazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale del 3/12/2024, n. 192, che apre nuovi orizzonti per l’interpretazione della clausola generale della leale collaborazione tra Stato e regioni. Il problema è se il principio di leale collaborazione debba essere interpretato solo nella prospettiva del rapporto tra due poteri pubblici, come Stato e regioni ex parte principis o debba essere interpretato anche nella prospettiva della tutela dei diritti dei cittadini, particolarmente, quando è in gioco la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni e, così, ex parte populi. Il lavoro accoglie questa seconda prospettiva traendo spunto argomentando dall’evoluzione della giurisprudenza europea che partita da una prospettiva di tutela dei poteri, rispettivamente, dell’Unione europea e degli Stati si è, poi, orientata a leggere il principio di leale collaborazione nella prospettiva della migliore tutela dei diritti dei cittadini europei. A sua volta, nell’ordinamento nazionale, la giurisprudenza costituzionale è stata sempre orientata a declinare il principio della leale collaborazione nella prospettiva dei rapporti tra poteri, come appare dall’analisi della sua evoluzione storica. Ma con l’ultima giurisprudenza costituzionale (n. 192 del 2024) l’autore propone una lettura funzionale e non strutturale del principio di leale collaborazione nella prospettiva non dei poteri, ma delle funzioni pubbliche a tutela dei cittadini. In tale prospettiva il lavoro tende a ricondurre il principio di leale collaborazione ed il principio di sussidiarietà ad un’unica matrice di solidarietà a tutela dei cittadini, sia nell’ordinamento unionistico, sia nell’ordinamento nazionale, particolarmente nei confronti dei diritti dei cittadini, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni a loro favore

    Il ruolo della giurisdizione nell'attuazione delle sentenze additive di prestazione della Corte Costituzionale

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    Il lavoro approfondisce l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di livelli essenziali delle prestazioni sanitarie con particolare attenzione alle sentenze additive con le quali la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme di legge nella parte in cui non prevedono la copertura finanziaria dei li-velli essenziali delle prestazioni. In particolare, il lavoro affronta il complesso problema della attuazione concreta delle sentenze additive di prestazione. Di qui il tentativo di superare la situazione di stallo che si viene a creare, a seguito dell’inerzia del legislatore in materia di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, una volta emanate le sentenze additive da parte della Corte costituzionale. L’analisi del “diritto vivente” porta l’autore non solo alla interpretazione delle norme di legge secondo la Costituzione ma, anche, alla attuazione delle sentenze della Corte costituzionale. E ciò per realizzare in nome di una leale collaborazione tra giudici comuni e giudici costituzionali la garanzia di una effettiva tutela dei diritti fondamentali incomprimibili.The work deepens the evolution of constitutional jurisprudence on essential levels of health care with particular attention to additive judgments by which the Constitutional Court declares the constitutional illegality of the legal rules in so far as they do not provide for the financial coverage of the essential levels of benefits. In particular, the work addresses the complex problem of the concrete implementation of additive performance judgments. Hence the attempt to overcome the stalemate that is being created, as a result of the legislator's inaction on the financing of essential levels of health care, once the additive judg-ments have been delivered by the Constitutional Court. The analysis of the "liv-ing right" leads the author not only to the interpretation of the rules of law according to the Constitution but also to the implementation of the judgments of the Constitutional Court. This is in order to achieve, in the name of loyal coop-eration between common judges and constitutional judges, the guarantee of ef-fective protection of incomppressible fundamental rights

    La sussidiarietà tra asimmetrie giudiziali ed asimmetrie sostanziali della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

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    L’articolo si propone di analizzare il senso e la portata del principio di sussidiarietà nel “diritto vivente” della giurisprudenza della Corte Costituzionale e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea mettendo a confronto le due giurisprudenze. Il problema è se, a fronte delle astratte simmetrie teoriche del principio di sussidiarietà nei due ordinamenti italiano ed europeo, esistano asimmetrie giudiziarie della giurisprudenza relative all’applicazione del principio e, quindi, esistano asimmetrie sostanziali, nell’esperienza giuridica. Pertanto, dopo aver evidenziato che il principio di sussidiarietà, pur avendo carattere giuridico e non politico, ha natura di clausola generale, onde essa è dotata di un elevato grado di elasticità rimessa al giudizio insindacabile della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il lavoro esamina il problema se il principio di sussidiarietà di origine comunitaria sia applicato, in maniera divergente, nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento comunitario. Si domanda, allora, se esso non si configuri tendenzialmente come un Giano bifronte nei due ordinamenti. La ricerca tende, infatti, a porre in evidenza le asimmetrie tra ordinamento comunitario e ordinamento italiano in ordine all’applicazione giurisprudenziale concreta del principio di sussidiarietà a fronte dell’astratta unicità della enunciazione teorica. Invero le asimmetrie sono rilevanti nonostante l’ascendenza europea del principio di sussidiarietà nella Costituzione. La prima asimmetria ha natura giuridico-formale perché nell’ordinamento sovranazionale il principio di sussidiarietà è un principio di struttura dell’ordinamento, laddove nella Costituzione il principio concerne formalmente le funzioni amministrative anche se la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 303 del 2003, in via di interpretazione, ha cercato di superare tale asimmetria tra i due ordinamenti. La seconda asimmetria ha natura politico-istituzionale e concerne la stessa origine storica del principio nei due ordinamenti. In Europa -come apparirà dal lavoro- il principio di sussidiarietà è introdotto per trovare un bilanciamento tra la sovranità storica degli Stati nazionali e la faticosa conquista di uno spazio normativo oltre che politico autonomo dell’Europa. In Italia, invece, il punto di equilibrio è rovesciato, nel senso che, all’opposto, esso si pone tra la sovranità storica dello Stato centralista ed il livello più vicino ai cittadini rappresentato dalle Regioni, che cercano di costruirsi una identità politica e normativa all’interno di uno Stato sovrano. La terza asimmetria ha natura giuridico-formale, nel senso che mentre in Europa il principio di sussidiarietà viaggia a senso unico, perché sono solo gli Stati a ricorrere contro gli atti legislativi delle istituzioni europee, posto che l’Unione europea non ha mai proposto ricorso contro gli atti legislativi statali per violazione del principio di sussidiarietà, a danno dell’Unione europea, nell’ordinamento italiano il principio di sussidiarietà non viaggia su un solo binario, ma su due binari, perché anche lo Stato può ricorrere avverso le leggi regionali per violazione del principio di sussidiarietà a danno dello Stato. La quarta asimmetria concerne il fatto che in Europa la Corte di Giustizia è arrivata, dopo un lungo percorso, a controllare le “condizioni sostanziali” che devono ricorrere per l’applicazione del principio di sussidiarietà, laddove la Corte Costituzionale ha controllato, sin dall’inizio, le condizioni “sostanziali” nell’applicazione del principio di sussidiarietà e, di recente, ha richiesto la “concertazione” e, addirittura, l’intesa tra Stato e Regioni, rendendo, così, negoziabile, in concreto, il principio di sussidiarietà, in contrasto con l’orientamento della Corte di Giustizia. La quinta asimmetria concerne la condotta dello Stato italiano che invoca una applicazione del principio di sussidiarietà innanzi alla Corte di Giustizia a favore del livello più vicino ai cittadini che rispetto all’Europa è rappresentato dagli Stati, laddove davanti alla Corte Costituzionale, al di là delle enunciazioni astratte, esso tende ad applicare una filosofia regionalista a danno dell’autonomia legislativa delle Regioni. L’analisi si conclude con una riflessione sul rapporto tra la giurisprudenza in tema di sussidiarietà e la giurisprudenza in tema di controlimiti nazionali ai limiti comunitari imposti dall’ordinamento comunitario agli ordinamenti nazionali, in applicazione del principio di sussidiarietà.“The Subsidiarity: from the judicial asymmetries to the substantial asymmetries of the Constitutional Court and the EU Court of Justice” The article aims to analyse the meaning and the scope of the principle of subsidiarity in the “living law” of the jurisprudence of the Constitutional Court and tin the jurisprudence of the European Union Court of Justice by comparing the two different jurisprudences. The problem is if, compared to the abstract theoretical symmetries of the principle of subsidiarity in the Italian legal system and in the European legal system, there are judicial asymmetries of the jurisprudence related to the application of that principle and if, therefore, there are substantial asymmetries in the legal experience. So, after having stressed that the principle of subsidiarity, while having a judicial and non-political character, has the nature of a general clause, for which it is very elastic unlike the unquestionable judgment of the Constitutional Court and the Court of Justice, the written examines if the European Union-born principle of subsidiarity is applied in the National law and in European Union law in a different way. One wonders if it does not tend to be a two-faced Janus in the two systems. In fact, the research tends to highlight the asymmetries between the European Union legal system and the Italian legal system with regard to the concrete jurisprudential application of the principle of subsidiarity, which provides the abstract uniqueness of the theoretical enunciation. Indeed, the asymmetries are relevant despite the European ancestry of the principle of subsidiarity in the Constitution. The first asymmetry has a juridical-formal nature because in the supranational order the principle of subsidiarity is a structural principle of the legal system, while in the Constitution the principle formally concerns administrative functions, even if the Constitutional Court, with the famous sentence n. 303/2003, in the course of interpretation, has tried to overcome this asymmetry between the two systems. The second asymmetry has a political-institutional nature and concerns the same historical origin of the principle in the two systems. In Europe – as will be shown in the research – the principle of subsidiarity is introduced to find a balance between the historical sovereignty of the national States and the difficult conquest of a normative - as well as an autonomous - political space of Europe. In Italy, however, the equilibrium point is reversed, in the sense that, on contrary, it arises between the historical sovereignty of the centralist State and the level closest to the citizens represented by the Regions, which seek to build a political and normative identity within a sovereign State. The third asymmetry has a formal-juridical nature, in the sense that while in Europe the principle of subsidiarity travels in one way, because it is only the States that resort to the legislative acts of the European institutions, without prejudice to the fact that the European Union has never proposed appeal against state legislative acts for violation of the principle of subsidiarity, to the detriment of the European Union, in the Italian legal system the principle of subsidiarity doesn’t travel on one track, but on two tracks, because the State can also appeal against regional laws for violation of the principle of subsidiarity to the detriment of the State. The fourth asymmetry concerns the fact that in Europe the Court of Justice has arrived, after a long journey, to control the "substantial conditions" that must be applied for the application of the principle of subsidiarity, while the Constitutional Court has controlled the "substantial" conditions in the application of the principle of subsidiarity since beginning and, recently, called for "concertation" and even the understanding between the State and the Regions, making the principle of subsidiarity concretely negotiable, in contrast with the orientation of the Court of Justice. The fifth asymmetry concerns the conduct of the Italian State that invokes an application of the principle of subsidiarity in front of the Court of Justice in favour of the level closest to the citizens who, compared to Europe, are represented by the States, while in front of the Constitutional Court, beyond the abstract enunciations, it tends to apply a regionalist philosophy to the detriment of the legislative autonomy of the regions. The analysis ends with a reflection on the relationship between the jurisprudence in the matter of subsidiarity and the jurisprudence in the matter of national counter-limits to the European Union limits imposed by the European Union legal system to the national legal systems, in application of the principle of subsidiarity
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