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Dal diritto all'oblio alla deindicizzazione: quando conviene non essere vip!
L'analisi dei casi giurisprudenziali mostra con franchezza il volto vintage della tutela della privacy nelle tradizionali vesti del trattamento di dati personali e della disamina del rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, svelando la fragilità di una legislazione che non sempre tiene il passo della tecnologia ed ampliando il panorama degli interrogativi sul profilo della responsabilità del provider (nazionale o extraterritoriale) per la riunione di articoli sotto il richiamo a parole chiave con portata di significato negativo. Il contributo al dibattito di pubblico interesse, la notorietà del soggetto coinvolto; il metodo per ottenere le informazioni e loro veridicità, la condotta del soggetto interessato, le modalità della pubblicazione, nonché le sue conseguenze sono i molteplici fattori che devono concorrere affinché prevalga l’interesse pubblico all’informazione, a cui va aggiunto il fattore tempo, stigmatizzandosi l’idea che l’interesse pubblico possa essere riconosciuto non soltanto per l’attualità, ma altresì per la sua valenza documentale e storiografic
Usura e commissioni di massimo scoperto
Nei contratti bancari intercorsi , in tutto o in parte, nel periodo antecedente l'entrata in vigore del art. 2 bis d.l. 185708, inserito in sede di conversione dalla l. 2/09 si deve tener conto dell'entità delle commissioni di massimo scoperto ai fini della determinazione della soglia oltre la quale si verifica l'usura
Abuso di posizione dominante e partiche escludenti
Nel caso di abuso escludente, ai fini della concreta quantificazione del danno da illecito antitrust, si può ricorrere a criteri presuntivi che tengano conto dei costi sostenuti dalla imprese escluse e delle vendite che quest'ultime avrebbero realizzato in assenza dell'abuso dell'impresa dominante
Difetti di informazione e pericolosità del farmaco
La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli artt. 114-127 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) - già prevista dal d.P.R. n. 224/1988 in attuazione della direttiva 85/374/CEE, poi abrogata dalla direttiva 2024/2853/UE (inapplicabile ratione temporis nella presente controversia) – non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall’art. 127 cod. cons. (e già dall’art. 13 della dir. 85/374/CEE e, comunque, ulteriormente confermato dall’art. 4 della dir. 2024/2853), la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni del codice del consumo (come, ad es., dalle fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c.), il quale, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, dovrà, però, trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati
Umbrella damages, nesso causale e mutui agevolati.
Nel testo vengono esaminate le ricadute del secondo caso Kone . In vero, i giudici del Kirchberg per la seconda volta condannano i partecipanti all'intesa sul presupposto che rientri nel comportamento corrente delle imprese l'osservazione attenta del funzionamento del mercato in tutte le sue declinazioni e conseguenze. E la circostanza decisiva appare quella per cui i partecipanti all'intesa ne coprono, alla luce della loro elevata quota congiunta, una parte significativa . Ma il quadro dell'enforcement anticoncorrenziale europeo appare ancora troppo immaturo e frammentato per mettere la parola fine sull'ammissibilità del risarcimento dei danni da prezzi di protezione e sull'individuazione, nonché sui problemi di quantificazione dell'apporto all'evento lesivo . Ed il conforto di un'unicità di vedute sulla risarcibilità dei danni da «umbrella pricing» stavolta non giunge nemmeno dalla giurisprudenza statunitense. Nonostante l'esplicita vocazione punitiva-deterrente del private enforcement d'oltre Atlantico, non sempre l'intesa paga per le ricadute delle proprie scelte al di fuori del mercato rilevante; tanto meno si concedono rimedi contro operatori esterni al cartello quando gli effetti anticompetitivi si presentino come il frutto di scelte operate in adeguamento alla fluttuazione del prezzo dei prodotti oggetto dell'accordo . Il rigido ancoraggio alla ricorrenza cumulativa dei quattro presupposti di prammatica — a) la causalità materiale (but for cause); b) la lesione del rischio che la norma violata mirava di scongiurare (antitrust injury); c) la proporzione fra l'illecito e l'evento lesivo e sua prevedibilità (direct o proximate result); d) la prova dell'esatto ammontare dei danni patiti — vale, di norma, a chiudere la partita
La nuova legge sul diritto all’oblio oncologico alla luce dell’esperienza europea
A pochi mesi dall’entrata in vigore (2 gennaio 2024) della legge 7 dicembre 2023, n. 193 «Disposizioni
per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie
oncologiche», il lavoro si prefigge di delineare i tratti essenziali della nuova disciplina con uno sguardo al
substrato giuridico su cui si è inserita e alle pregresse esperienze europee in una prospettiva comparatistica
Cronaca, oblio e memoria: prospettive comparate tra riservatezza e identità
Il presente contributo nasce dalla volontà di narrare l’evoluzione giurisprudenziale e letteraria del diritto all’oblio ossia del diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona. A tal fine muovendo dalla disamina di analogie e differenze tra l’esperienza europea e quella nordamericana e passate in rassegna le peculiarità e i profili dell’oblio nei principali sistemi di civil law: Germania, Francia e Spagna, la riflessione si è spinta ad esaminare suggerimenti offerti dalla Law and Economics su come proteggere al meglio la privacy senza danneggiare gli effetti benefici della condivisione delle informazioni
Nuove frontiere rimediali per l'oblio: dal delisting al relisting senza escludere il risarcimento del danno!
Un ulteriore tassello si aggiunge con le odierne pronunce alla lista dei rimedi concessi a chi invochi la tu-tela dell’oblio, quando la cancellazione del dato non sia perseguibile per ragioni storico-documentaristiche e la deindicizzazione non sia sufficiente a rieditare la dignità della persona: l’editore deve integrare l’informazione originaria, ripristinando la correttezza del dato e ove l’aggiornamento non sia tempestivo comporta il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta
Danno non patrimoniale e strage.
È risarcibile il danno non patrimoniale arrecato all’identità e all’immagine dello Stato italiano per effetto dei delitti di strage e banda armata (nella specie, commessi il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna), da liquidarsi in via equitativa in ragione dell’importanza dei beni lesi e della gravità della lesione
Il Santuario del Beato Giacomo di Bitetto. Culto, storia, arte e tradizione
Giacomo Varingez nacque a Zara, in Dalmazia, attorno all’anno 1400 e visse a Bitetto, nel convento di San Francesco, poi a Bari, a Cassano delle Murge, a Conversano e ancora a Bitetto, dove morì nel 1496 ca.
Fra Giacomo fu beatificato nel 1700 e il complesso conventuale di Bitetto è un luogo sacro che presenta tutti gli aspetti peculiari della realtà santuariale: ha ospitato il Beato per diversi decenni della sua vita; custodisce il suo corpo ”intatto”, oggetto di grande devozione nei secoli, a partire dalla scoperta nel 1505; conserva la fama dei miracoli compiuti da Giacomo, la raccolta di ex voto e la tradizione del pellegrinaggio, ancora vivo.
Dopo la catalogazione del patrimonio del Santuario, promossa dalla Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, ha preso forma l’idea del libro.
Il volume è introdotto dal contributo di Lino Fazio, studioso del territorio di Bitetto e del Beato, che analizza la figura di fra Giacomo, il culto e la devozione per il luogo in cui ha vissuto e operato.
La parte centrale accoglie il contributo storico-artistico di Nicola Albergo, un giovane storico dell’arte che ricostruisce nella prima parte le vicende storiche, architettoniche e artistiche della chiesa e del convento; nella seconda parte realizza puntuali schede dei manufatti, posti in relazione con i contesti culturali più ampi.
Infine, Anna Maria Tripputi, antropologa e docente di Storia delle Tradizioni popolari, analizza il Museo della Devozione e del lavoro, gli oggetti, gli attrezzi di lavoro, gli ex voto, ponendo attenzione alla cultura materiale, alla produzione e alla devozione rivolta al Beato Giacomo
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