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Gli atti processuali delle Istituzioni europee sono ostensibili: overruling della Corte di giustizia sul diritto di accesso
In mancanza di notifica dell’avviso di aggiudicazione, l’istanza di accesso di un offerente non può costituire prova della conoscenza dell’atto lesivo
Commento a TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 7 novembre 2016, n. 501/201
Obblighi di esclusione degli operatori economici e principio comunitario di proporzionalità: il caso Tim c. Consip
L’automatica esclusione dell’operatore economico, prevista dall’art. 80, comma 5, lett. i), del codice dei contratti pubblici, per una violazione della normativa sull’accesso al lavoro delle persone disabili, viola il principio generale di proporzionalità e l’art. 57, par. 6, della direttiva 2014/24/UE, perché priva l’amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi margine di discrezionalità, ed impedisce all’operatore economico di dimostrare la propria affidabilità, anche attraverso il ricorso a misure di self cleaning
Gli ospedali ecclesiastici, essendo enti privati, non possono ottenere direttamente l’affidamento di appalti pubblici
Rientra nella nozione di appalto pubblico l’attribuzione ad un operatore economico di un finanziamento da parte di un’autorità pubblica, interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente a più amministrazioni, anche se queste ultime siano esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell’operatore stesso, ad eccezione del versamento di un importo forfetario per spese di trasporto. Tali contratti devono considerarsi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 1, par. 2, lett. a) della dir. 2004/18/CE, ora art. 2, par. 1, n. 5) della dir. 2014/24/UE.
L’art. 1, par. 2, lett. a), e l’art. 2 della dir. 2004/18/CE, ora rispettivamente art. 2, par. 1, n. 5) e art. 18 della dir. 2014/24/UE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell’Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti
La Corte di Giustizia censura il regime italiano della compravendita d’immobili situati in zone di interesse militare a favore di persone fisiche o giuridiche straniere.
Lo Stato può investire nel capitale di imprese pubbliche anche per mezzo di esenzioni fiscali: è la fine del Market Economy Investor Principle
Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall’articolo 87, paragrafo 1, CE, divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché del criterio dell’investitore privato, un beneficio economico, ancorché concesso con strumenti di natura fiscale, dev’essere valutato, segnatamente, con riguardo al criterio dell’investitore privato, qualora, in esito alla valutazione globale eventualmente necessaria, emerga che lo Stato membro interessato abbia concesso detto beneficio, malgrado l’impiego di mezzi attinenti ai poteri pubblici, nella sua qualità di azionista dell’impresa ad esso appartenente. Il criterio dell’investitore privato può essere applicabile anche nel caso in cui siano stati utilizzati strumenti di natura fiscale
La Protezione dei Dati Personali nell’Unione Europea tra Libertà di Circolazione e Diritti Fondamentali dell’Uomo
For some decades, the right to privacy and the right to the protection of personal data seemed to be much the same thing. Since 2008, the case-law of the European Court of Justice has started considering them as autonomous rights, although the first is deemed connected to the second.
The Treaty of Lisbon brought two important innovations in the data protection sector. Firstly, art. 8 of the Charter of Fundamental Rights of the EU, on the right the protection of personal data, became legally binding, thanks to the amendment of art. 6 TEU. Secondly, art. 16 TFEU granted the European Institutions the power to lay down rules, according to the ordinary legislative procedure, relating to the protection of individuals with regard to the processing of personal data.
The recent access of the right to the protection of personal data in primary EU law poses the problem of the extent of the competence of the EU in this sector. Moreover, one may wonder whether the Lisbon reform provides any advantages to citizens in terms of per- sonal data protection.
This article tries to answer these questions, reconstructing the right to the protection of personal data
Trasferimenti di dati personali
Il trasferimento di dati personali in Paesi extraeuropei pone evidenti problemi di tutela dei diritti delle persone, poiché i dati esportati sfuggono alla giurisdizione dell’Unione e degli Stati membri.
Per tale motivo, il legislatore europeo stabilisce una serie di garanzie preventive rispetto al trasferimento, che servono ad assicurare che il Paese di destinazione dei dati fornisca agli individui un livello di protezione non solo adeguato, ma sostanzialmente equivalente a quello previsto dal diritto europeo .
È presto per affermare se il Regolamento 2016/679 (in seguito «il Regolamento») abbia incrementato e reso più effettive le garanzie a favore degli individui cui si riferiscono i dati. Esso comunque, nel sostituire la direttiva 95/46 (in seguito «la direttiva»), ha cercato di recepire gli insegnamenti pro-venienti dalla Corte di giustizia che, soprattutto con la sentenza Schrems, ha determinato una sostanziale evoluzione del quadro normativo.
Il tema del trasferimento dei dati è di vitale importanza per la protezione dei diritti degli individui, tanto che il Regolamento vi dedica, oltre ai considerando da 101 a 116, ben sette articoli, da 44 a 50, in luogo dei soli due della direttiva
L’accesso alle reti nel diritto della concorrenza e la liberalizzazione del mercato dell’energia
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