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    LE ATTIVITA' INTERNAZIONALMENTE RILEVANTI DEI COMUNI ITALIANI

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    Il contributo esamina gli spazi esistenti nell’attuale quadro costituzionale per un’attività dei Comuni italiani che li ponga in contatto e realizzi forme di cooperazione con enti omologhi di altri ordinamenti. Vengono pertanto analizzati presupposti, caratteristiche e fondamento giuridico delle c.d. atti-vità di mero rilievo internazionale svolte dai Comuni, nonché i meccanismi di cooperazione transfrontaliera fondati su strumenti sovranazionali

    Art. 6 della risoluzione dell’Institut de Droit International su Human Rights and Private International Law: il diritto all’equo processo

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    Article 6 of the Resolution is devoted to the impact of the right to a fair hearing on the civil proceed-ings having a cross-border dimension. The provision clarifies that the implementation of domestic rules concerning civil procedure has to be consistent with the requirements inherent to the right to a fair trial, especially in order to prevent discrimination between the parties. The same need arises when international or supra-national rules on private international law and international civil procedure are at stake, even though the provision also underlines the crucial role of international judicial coop-eration for the protection of the interests of the parties

    Art. 5 - Contratti di trasporto

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    Non stupisce, data la particolare rilevanza pratica di questo tipo contrattuale, che, come già nell’art. 4, par. 4, della Convenzione di Roma, anche il regolamento CE n. 593/2008 abbia dedicato una specifica disposizione, l’art. 5, al contratto di trasporto. La disciplina internazionalprivatistica di tale contratto pone peraltro problemi peculiari, in particolare per quanto riguarda la necessità di tener conto del rapporto con le numerose convenzioni internazionali di diritto uniforme in tale materia: tale rapporto viene analizzato nel dettaglio, confrontando le varie ricostruzioni dottrinali – quella che considera le convenzioni internazionali di diritto uniforme applicabili quali norme di applicazione necessaria (non compatibile, tuttavia, con l’art. 9 del medesimo regolamento), quella che fa leva sull’interpretazione teleologica e quella che individua nelle norme che delimitano il campo di applicazione delle convenzioni norme speciali di conflitto di carattere unilaterale – privilegiando quest’ultima. Ma la disposizione richiede una approfondita interpretazione, anche sotto altri aspetti, come quello che attiene alla determinazione in concreto dei modelli contrattuali che possono rientrare nella nozione di contratto di trasporto. L’art. 5 – ferma la clause échappatoire del collegamento più stretto – contiene in primo luogo una disciplina delle regole internazionalprivatistiche per i contratti di trasporto di merci, per i quali viene fatta salva la libertà di scelta prevista sul piano generale in materia contrattuale e, in mancanza, individuata come applicabile la legge della residenza abituale del vettore o quella del luogo di consegna convenuto. Al contrario, per i contratti di trasporto di persone l’art. 5 tenta, pur con scarso successo, di garantire l’obiettivo di protezione del passeggero, limitando il novero delle leggi che possono essere scelte dalle parti e privilegiando, in mancanza di scelta, la legge del luogo di residenza abituale del passeggero
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