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Le ragioni teoriche del giusto processo
The paper begins by two citations of Vincenzo Manzini and Francesco Gentile that the author uses to present different positions on the role of the process to recognize the truth.
Presenting a natural law position, the Author highlights the false problems of the criminal process, and invites scholars to search in the theoretical roots the starting point to allow the process to become truly the scheme of the legal order and the conflict will turn into a disput
Meglio tardi che mai. Brevi riflessioni a margine di Corte Cost. 25 marzo 2015, n. 45 (sui c.d. "eterni giudicabili")
L'articolo ripercorre i diversi approcci con i quali la Corte Costituzionale si è pronunziata nel tempo sulla sospensione indefinita del processo penale a carico delle persone in SVP (i cd. eterni giudicabili), sino alla decisione in commento, con la quale la Corte ha sancito, di fronte alla conclamata inerzia del legislatore, a dichiarare incostituzionale la disciplina della correlata sospensione indefinita del termine di prescrizione
Il diritto e il terrore. Alle radici teoriche della finalità di terrorismo.
L’opera trova il proprio fulcro strutturale e metodologico nell’individuazione di alcuni profili teorico-problematici, alla ricerca dell’ubi consistam della finalità di terrorismo. In particolare, vengono individuati alcuni approdi classificatori, elaborati da dottrina e giurisprudenza in subiecta materia; in seguitovengono enucleate quattro “conclusioni interlocutorie”, suscettibili di superamento. Infine, la ricerca termina con una quinta conclusione, “alla ricerca del definitivo”, nella quale si disvela il “retroterra” antropologico e, al limite, escatologico della categoria del terrorismo.
Nella prima parte del testo è riportata una sequenza normativa ragionata riguardante gli atti normativi in tema di criminalità politico-sovversiva, dagli anni ‘70 ad oggi, ossia dalla l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), alla l. 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. “legge Reale” denominata “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”), sino a giungere alla legislazione antiterrorismo più recente, successiva ai fatti dell’11 settembre 2001.
Nella seconda parte del testo, vengono individuati ed analizzati i caratteri fondamentali del terrorismo, i quali emergono dall’analisi normativa e dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale: si tratta del ricorso alla violenza efferata e del fine di carattere politico.
Il primo elemento si riferisce al comune uso, da parte dei terroristi, di mezzi cruenti, idonei a creare il panico nella collettività e a provocare grave danno o pericolo per l’incolumità pubblica. Tale rilievo, tuttavia, appare sin da subito affetto da una chiara “insufficienza definitoria”, in quanto è evidente che la violenza non connota esclusivamente il fenomeno terroristico, ma è sostanzialmente comune a numerose dinamiche delittuose, quale, in primis, la criminalità organizzata; quest’ultima, infatti, generalmente, si serve anch’essa di mezzi violenti o intimidatori al fine di stabilire, cristallizzare e mantenere il proprio dominio sul territorio. Ma anche il confronto tra il terrorismo e la c.d. “violenza convenzionale” diviene dubbio, se non imbarazzante, laddove si focalizzi l’attenzione esclusivamente sulla declinazione violenta di tali due fenomeni.
Al fine di cogliere l’essenza del terrorismo, dunque, stante l’insufficienza definitoria del concetto di “violenza efferata”, appare necessario abbinare a quest’ultimo il secondo elemento del binomio, ossia il fine eminentemente politico, il quale contraddistingue – recte, sembra contraddistinguere – la finalità terroristica rispetto ad altre finalità criminose estrinsecantisi in episodi di violenza.
Proprio sul profilo ‘politico’, dunque, si concentra l’attenzione, onde comprendere, tra le tante accezioni della politikè téchne, quale sia quella più connaturata alla matrice terroristica.
In proposito, viene in rilievo la nota riflessione in tema di “politica”, la quale principia dalla considerazione della natura “ambigua” di tale termine: infatti, il termine “politica”, che letteralmente significa “della polis”, ossia “della città”, “porta con sé l’ambiguità caratterizzante ogni genitivo, che si lascia intendere indifferentemente nel senso soggettivo, come in quello oggettivo”[3]. Nel senso oggettivo, la “politica” è tutta rivolta “a valle”, ossia concerne i problemi della convivenza comunitaria, in una prospettiva globale e non partigiana, caratterizzata dalla composizione dialettica dei contrasti sociali; nel senso soggettivo, invece, la “politica” indica, “a monte”, tutto ciò che riguarda il soggetto ‘Stato’, quale entità autoreferenziale ed autosufficiente, la quale ha, sostanzialmente, la natura della “parte” che diviene “tutto” mediante un atto di volontà, di potere e, in definitiva, di forza.
Ebbene, è evidente che, trattando del fine ‘politico’ connaturato al terrorismo (o meglio, alla radice iniziale di esso), si fa riferimento ad un’istanza soggettivamente politica, ossia un afflato politico caratterizzato dal trinomio volontà-potere-forza; infatti, non v’è chi non scorga, alla base del fenomeno terroristico, proprio la volontà di sovrapposizione, sopraffazione, dominio di una parte sul tutto. E tale approccio sottende, ancor più a monte, un’adesione al paradigma contrattualistico, quale modello teorico nel quale lo Stato moderno viene fondato sulla c.d. “istituzionalizzazione del conflitto”: se, infatti, si fa risalire la fondazione della comunità politica ad un atto di volontà e di forza, tramite il quale alla forza ed alla violenza della moltitudine si sostituiscono, mediante reductio ad unum, la forza e la violenza dell’Uno (ossia, dello Stato), quale modo migliore per rovesciare lo status quo se non quello di sottoporre lo Stato esistente alla sua stessa violenza fondativa, in una spirale ciclica di terrore?
E proprio il riferimento all’istanza “soggettivo-politica” tipica del fenomeno terroristico non può non rinviare al tema schmittiano della “soggettività del nemico”; infatti, proprio la cornice teorica del “conflitto” radicale, tipica del pensiero di Carl Schmitt, pare avere numerose affinità concettuali con la parallela teorica del “terrore permanente”. In tale ottica, “l’aggregazione politica si presenta come aggregazione di conflittualità sin dalla sua definizione, quella definizione che considera la politica secondo la prospettiva unilaterale del conflitto, quale sua unica fonte” (pag. 58).
In via di prima approssimazione, come in Carl Schmitt, così nell’ambito del “sistema terroristico”, il conflitto diviene unico metro, uno criterio di giudizio che consente di distinguere ciò che è politico da ciò che politico non è; al limite, l’eliminazione fisica del nemico, quale condicio sine qua non dell’affermazione del potere, diviene strumento ammissibile, se non addirittura necessitato della dinamica politica.
Alla luce di ciò, dunque, la prima conclusione interlocutoria è la seguente: innanzi alla “insufficienza classificatoria” cui va incontro una ricostruzione del fenomeno terroristico in chiave di mera violenza efferata, il secondo elemento costitutivo, rappresentato dalla finalità politica, assume un significato strettamente soggettivo.
Al fine di verificare la fondatezza di tale prima conclusione interlocutoria, viene ripresa la distinzione tra il concetto schmittiano di “nemico pubblico” o “esterno” (hostis, in greco polémios) ed il concetto classico di inimicus (in greco ékthros), con particolare attenzione alla parallela contrapposizione tra la guerra “esterna” e la sedizione “interna” alla comunità politica: nella guerra, infatti, la polis combatte contro l’hostis esterno, il quale, in quanto extraneus, non viene fatto oggetto di riconoscimento alcuno da parte del civis; viceversa, nella sedizione, è come se la polis – cui appartiene anche l’inimicus – combattesse con sé stessa, in un fase in cui la fisiologica amicizia si tramuta, temporaneamente, in mera discordia, senza sfociare mai in guerra totale.
Ora, in chiave schmittiana, la coppia amico/nemico, che costituisce il nucleo teorico di ogni politica, si lega al significato “esterno” di nemico, ossia fa riferimento alla guerra tra il cittadino e l’hostis estraneo alla comunità: tant’è che, nel pensiero di Schmitt, il nemico è concepito come un “corpo estraneo” ed esterno rispetto al perimetro della polis. Tuttavia, tale paradigma teorico non pare affatto applicabile al fenomeno terroristico, il quale – al di là delle sue ultime declinazioni internazionalistiche, la cui riconduzione al terrorismo “tradizionale” è tutta da dimostrare – assume ontologicamente una portata tradizionalmente “interna” al sistema politico: infatti, il terrorista nasce come cellula “tumorale” che scava, dall’interno, il corpo politico, al fine di destabilizzarlo e, infine, rovesciarlo; inoltre, alle dinamiche terroristiche appare del tutto estraneo il c.d. “diritto di guerra”, il quale regola e disciplina la dimensione “internazionalistico-bellica” del conflitto.
Peraltro, a ben vedere, la distanza teorica tra fenomeno terroristico e teoria schmittiana del nemico si rende vieppiù insuperabile, se solo si pone mente agli esiti estremi raggiunti dal giurista di Plettenberg: infatti, il concetto schmittiano di hostis, o nemico esterno, da combattere in ogni caso e a tutti i costi quale non-io da annientare, è tale solo in virtù di una forma – se pur affatto peculiare – di riconoscimento; o meglio, amico e nemico sono tali, solo ove si instauri reciprocamente una relazione, in base alla quale il nemico viene qualificato come tale da parte del civis. E, al limite, se con il nemico si giunge ad un “trattato di pace”, tale accordo postula, ancor di più, un precedente atto di reciproco riconoscimento tra i due soggetti, in virtù del quale si perviene all’hostis iustus, ossia del nemico che, in quanto riconosciuto, diviene “qualcuno”, e non più una scheggia impazzita o un mero delinquente da neutralizzare. Al limite, dunque, il nemico schmittiano acquista il “diritto” di essere tale, è “legittimato” ad essere tale in ragione di un “diritto di guerra”, a differenza delle categorie residuali dei ribelli, dei criminali e dei pirati, hostes irriducibili e non riconducibili nell’alveo del ‘giuridico’.
Ecco, allora, che l’incompatibilità tra teoria schmittiana del nemico e teoria soggettiva del “terrorista” diviene insanabile: da un lato l’hostis, il quale, al limite, diviene iustus; dall’altro lato, il terrorista che, al pari dei summenzionati soggetti (ribelli, criminali e pirati), non è in nessun caso suscettibile di essere “riconosciuto” da parte della comunità politica. In conclusione, l’incompatibilità tra la coppia categoriale “amico-nemico” e le radici teoriche del fenomeno terroristico tradisce proprio l’insufficienza concettuale di cui è affetta una ricostruzione politico-soggettivistica del terrorismo, che si fondi esclusivamente sul binomio soggettivo schmittiano.
Ma allora diviene claudicante anche una prima conclusione interlocutoria, che individui quale ubi consistam del terrorismo – oltre alla violenza efferata – la finalità politica soggettivamente intesa, in ragione del fatto che, ove l’accezione soggettiva del genitivo “politica” venga fatta coincidere con l’asse portante del terrorismo, si finisce per attribuire alla finalità di terrorismo una valenza affatto contingente, connessa al punto di vista del soggetto vincente nel conflitto; in altri termini, si giunge all’aporia secondo la quale la “parte forte”, risultata vincente nel conflitto sociale, acquista di fatto il potere di qualificare il proprio agire come politico e l’agire del “perdente” come terroristico: evidente la perdita di qualsivoglia spessore assiologico connessa ad una siffatta impostazione.
A tale punto della riflessione s’innesta una duplice indagine teorica: da un lato, una riflessione relativa alla nozione penalistica di ‘delitto politico’; dall’altro, un’attenta analisi storico-linguistica, concernente il lemma ‘terrorismo’.
Alla luce della categoria penalistica del delitto politico, ci si chiede se il fenomeno criminoso di matrice terroristica possa essere ricondotto, sia in chiave rigoristica sia in chiave garantistica, a tale categoria teorica, con le conseguenze applicative che ne possano derivare.
De iure condito, al di là delle numerose argomentazioni teoriche in tal senso, un dato normativo trancia la questione alla radice: la Convenzione europea di Strasburgo del 1977 per la repressione del terrorismo, nonché la Convenzione internazionale di New York del 1997, vietano espressamente la possibilità di qualificare come politici, agli effetti dell’estradizione, i delitti terroristici. È evidente che tale espresso divieto denota una sostanziale inadeguatezza della categoria del delitto politico a comprendere la legislazione antiterrorismo; e tale è, dunque, l’incontestabile approdo del diritto vivente, il quale assume vieppiù profili di interesse teorico, laddove venga progressivamente accostato alla diametrale tendenza, da parte delle frange terroristiche maggioritarie, all’auto-qualificazione in termini di “politicità”.
Sul versante d’approfondimento storico-linguistico, il termine “terrorismo” si afferma in Francia alla fine del 18° secolo e viene inizialmente riferito alla condotta dei Giacobini e, successivamente, al régime de la terreur; sul punto, è significativo notare come, dal punto di vista etimologico, il lemma terrorisme nasca, si diffonda e si sviluppi in modo autonomo rispetto all’ascendenza linguistica latina: infatti, da un lato il classico terror (paura, terrore), ha subìto la naturale ramificazione linguistica nei differenti idiomi europei (Furcht e Schrecken in area germanica, fear e scare in area anglosassone); dall’altro, invece, il termine “terrorismo” ha guadagnato ben presto un autonomo sviluppo semantico, rimanendo quasi invariato nei differenti paesi europei (terrorism in Francia, terrorismus in Germania). Ciò sta ad indicare, probabilmente, che l’area semantica del “terrorismo” non risente – quantomeno, in modo immediato e diretto – dell’influenza della differente area semantica costituita dalla triade “terrore-paura-panico”.
Allora, il riferimento del “terrorismo” è, storicamente, al “regime del terrore” instaurato nella lunga stagione francese, dall’estate del 1789, al maggio del 1793, al luglio del 1794, stagione che affonda le proprie radici nell’esperienza epocale della Rivoluzione Francese; e dunque, il terrorismo, più che al terrore, si ricollega strutturalmente alla cornice teorica della rivoluzione.
Il termine revolutio, ignoto al latino classico, compare nel De Civitate Dei di Sant’Agostino, per designare originariamente il moto circolare ed il ritorno ciclico dei tempi; in ambito astronomico, il termine rinvia al moto necessario, irresistibile e ciclico degli astri; in ambito politico, invece, esso assume il significato di un “ritorno ciclico di forme politiche ricorrenti nella storia”. Alla fine del ‘700, il termine ‘rivoluzione’ si unisce, quasi a creare un’antonomasia, all’esperienza politica francese e giunge a rappresentare un improvviso e radicale capovolgimento dello status quo e delle strutture istituzionali in essere; tale dinamismo ciclico è caratterizzato sin da subito da una prospettiva autoreferenziale e volontaristica, tipica di un potere arbitrario che intende imporsi e farsi valere con il solo uso della forza; inoltre, l’applicazione del termine “rivoluzione”, implicitamente connesso alla natura necessaria ed irresistibile del moto astrale, all’ambito politico, conduce a qualificare il fenomeno politico-rivoluzionario in termini di necessità, invincibilità ed irresistibilità.
In tale chiave, la terreur assume un ruolo eminentemente strumentale, assurgendo a mezzo principe per l’affermazione del “nuovo potere”: il “terrore” – e, dunque, il terrorismo – si lega strettamente all’idea secondo la quale il regime istituzionale ha, come strumento principe di auto-affermazione, il ricorso alla repressione efferata, per il tramite di un governo di matrice emergenziale.
Paradigmatico di tale impostazione è l’ordine impartito da Robespierre alla Convenzione, in data 8 maggio 1793: “tutte le persone sospette siano considerate come ostaggi e siano messe in stato di arresto”; in tale ottica, al limite, in chiave “terroristica”, la morte diviene lo strumento principale per la neutralizzazione dei conflitti politici. Il patibolo, come osserva Albert Camus, diviene strumento che “assicura l’unità, l’armonia della città, depura la repubblica, elimina le scorie che vengono a contraddire la volontà generale e la ragione universale”; inquietante il riferimento alle “scorie”, sinistramente vicino all’idea futuristica della guerra come strumento di “igiene” del mondo.
In tale prospettiva, “il terrore mortifero quale essenza stessa della Rivoluzione, quale tratto caratteristico dell’attività del rivoluzionario e della sua mentalità, nasce per iniziativa dello Stato, nell’interesse di esso, incarnando l’accezione più forte del soggettivismo politico, in nome del quale la politica, con la distribuzione generalizzata della violenza più furiosa, si rafforza, mostra la sua connotazione bellica e, previamente, la sua intima radice conflittuale”: è evidente che una tale teorica del terrore costituisce, in ultima analisi, l’estremo e maturo compimento della radice ideologica rappresentata nel Contratto sociale di Rousseau, ossia l’idea secondo la quale il destino politico dell’individuo consiste nell’alienazione integrale in favore della comunità, la quale perviene ad un controllo capillare del corpo sociale mediante l’esercizio unilaterale –democraticamente condiviso – del proprio potere. A questo punto, s’innesta l’analisi propaggini storiche dipartitesi dalla Rivoluzione Francese, fino a giungere alla rivoluzione del 22 febbraio 1848, con la proclamazione della Seconda Repubblica, nonché all’esperienza della Comune di Parigi del 1871, con la successiva ricostituzione dell’unità territoriale della Terza Repubblica, tutto all’insegna della repressione violenta e del terrore più spietato. In particolare, l’esperienza comunarda appare suscitare un notevole interesse in capo allo studioso della rivoluzione, in quanto sembra presentare in nuce l’idea, ben sviluppata successivamente in seno alla dottrina marxista, secondo la quale, dall’eliminazione della forma monarchica come dominio di classe, si sarebbe dovuti passare alla soppressione della stessa idea politica di dominio di classe, attraverso anzitutto l’eliminazione delle basi economiche e produttive che stanno alla base della formazione storica delle classi. Così, nell’esperienza della Comune, comincia a fare capolino il principio in base al quale il potere debba essere conquistato non per un interesse di stampo possessivo (rivoluzione per l’acquisto di un potere), bensì per una finalità eminentemente distruttiva (rivoluzione per la rivoluzione).
Tornando alla questione relativa alla lotta di classe quale motore della rivoluzione, essa ha ricevuto la massima teorizzazione nel materialismo storico di Karl Marx, il quale fondò l’intera propria opera sull’idea dell’inevitabilità storica del processo di conflittualità tra classi e del trionfo definitivo della classe operaia, con conseguente cancellazione ed eradicazione ab imis dello Stato borghese. In quest’ottica, la caratteristica peculiare della lotta di classe sarebbe quella di essere necessariamente totalizzante, ossia di implicare una rivoluzione totale dello status quo: è chiaro che, in una tale prospettiva di eversione completa Stato, non vi sia spazio per alcun giudizio di valore, il quale implicherebbe ed esigerebbe, di contro, un’attenta discriminazione tra vero e falso, tra giusto ed ingiusto; viceversa, nel moto rivoluzionario vige il “regno della necessità”, nel quale il ribaltamento dello status quo è ritenuto indefettibile ed inesorabile in sé e per sé, senza che tale revolutio ripeta un proprio fondamento o una propria giustificazione in un quid che trascenda il mero fatto del dominio. In questa prospettiva, il partito viene considerato come la forma più alta di organizzazione classista del proletariato: infatti, la situazione socio-economica della Russia d’inizio secolo mostrava una pressoché totale assenza, all’interno del tessuto sociale, di un vero e proprio proletariato industriale, che potesse rappresentare il germe o il “lievito” di un moto autenticamente rivoluzionario; di talché o si avallava il c.d. “attendismo rivoluzionario” (secondo il quale la rivoluzione si sarebbe dovuta procrastinare, in attesa della maturazione delle condizioni economiche “ideali all’esperimento”), o si propendeva per la teoria leninista del partito.
In particolare, secondo il pensiero di Lenin, nella Russia del tempo sussisteva un sostanziale deficit antropologico e sociologico di cui era affetto il proletariato russo, il quale rendeva impensabile un abbrivio rivoluzionario spontaneo da parte del corpo sociale; pertanto, al dato quantitativo, costituito dalla massa operaia, si sarebbe dovuto raggiungere un importante dato qualitativo, costituito da un’organizzazione rivoluzionaria rigorosa e scientifica da parte dell’élite, rappresentata dal partito.
In chiave leninista, dunque, il processo rivoluzionario non avrebbe potuto prescindere da una “lotta accanita contro la spontaneità”, ossia una inoculazione affatto artificiale e sofisticata dei “germi rivoluzionari” in uno spento e sopito corpo sociale.
Alla luce di tali riflessioni, il fenomeno del “terrore” finisce per ri-declinare la categoria del nemico, il quale si trasforma da “nemico reale” a “nemico assoluto”: la stessa teoria schmittiana, pertanto, subisce una nuova prospettazione, che conduce da una “irregolarità della lotta di classe” ad una “irregolarità totale”, la quale supera definitivamente il concetto di guerra convenzionale, per approdare alla criminalizzazione totalizzante del nemico di classe; in breve, all’ostilità assoluta.
Si passa, così, dalla figura soggettiva del partigiano, incarnante il concetto “reale” di nemico, alla figura del “rivoluzionario di professione”, che nella disamina schmittiana viene ascritto paradigmaticamente alla figura di Lenin; dunque, comincia a scolorarsi la radice asseritamente politica del fenomeno terroristico.
In conclusione, a seguito di tale excursus storico-ideologico, avente ad oggetto la nozione di rivoluzione e di terrore, è evidente come, nonostante le differenti radici ideologiche sottese ai diversi fenomeni storici, il socialismo rivoluzionario russo costituisca una sorta di “cerniera” tra la rivoluzione francese, la Comune parigina e la rivoluzione bolscevica del 1917; in particolare, il fil rouge che connota vieppiù le differen
Una breve disamina dei casi Welby e Englaro
Le vicende Welby ed Englaro vengono osservate muovendo dall’esame di due decisioni giudiziarie, la sentenza pronunziata dal G.u.p. di Roma nella vicenda Welby e la sentenza della Cassazione che ha aperto la strada all’epilogo della vicenda Englaro. Tali sentenze fanno interamente propria l’idea, condivisa, che non sussista alcun criterio razionale di demarcazione del trattamento terapeutico dal sostegno vitale, oltre che l’idea, contestata, che l’art. 32 Cost. consacri il dogma dell’autodeterminazione volontaristica in materia di trattamento terapeutico, che si esprime nel diritto soggettivo perfetto del paziente a pretendere dal medico la prestazione sanitaria invocata o rifiutata, cui corrisponde il dovere giuridico del medico di consentirne l’attuazione. Su tale terreno di ricostruzione giuridica, peraltro, viene denunziato il limite giuridico ed epistemologico della sentenza della Cassazione civile sulla vicenda Englaro, la quale ha inteso colmare la fisiologica assenza di una manifestazione di volontà attuale e giuridicamente rilevante nel senso del rifiuto del trattamento di sostegno alimentare e idrico in capo alla paziente, che versava in stato vegetativo persistente, con una inaccettabile ricostruzione induttiva di una supposta volontà presunta, a partire da una valorizzazione generale dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato. Tale chiarissima forzatura giuridica appare suggestiva del bisogno di una legislazione sul testamento biologico, sulla cui efficacia risolutiva delle vicende controverse, peraltro, si nutre più di qualche dubbio
Trasferimento dell’azione civile risarcitoria nel processo penale: profili di legittimità costituzionale dell’estinzione del processo civile
Brevi considerazioni in tema di nesso di causalità e risarcimento del danno da sinistro stradale
La natura hard della nuova fattispecie criminosa di false comunicazioni sociali (Art. 2621 C.C.): abolitio criminis o abrogatio sine abolitione? Un nuovo caso difficile
Quale diritto per l'eversione politica?
Legal and conceptual instruments about political eversion have their origin and own their internal structure to the Marxist – Leninist conception of revolutionary praxis. Despite the apparent similitude, libertary revolution –not eversion – responds to a completely opposite conception of man (optimistic, not pessimistic), social relations (virtuous and collaborative, not conflictual) and human action (free and autonomous, not planned and externally directed
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