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Un’applicazione del ne bis in idem al procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001. Cambia ancora la fisionomia del principio?
La recente estensione della garanzia – convenzionalmente intesa – del divieto di secondo giudizio mostra come la stessa sia oggetto, al contempo, di una continua, progressiva espansione e trasformazione. Se, da un lato, è testimonianza di come il principio, alla luce dei criteri alsaziani di definizione della “matière pénale”, possa trovare spazio anche in un territorio – quello del “doppio binario” sanzionatorio degli enti in ambito tributario – dove la materia, duplicemente, non sarebbe formalmente “penale”, dall’altro, mette in luce una natura del divieto sempre più lontana dal contenuto dell’art. 649 c.p.p. La forte valorizzazione del requisito di proporzionalità della sanzione, tra i fattori da valutare nel giudizio di connessione tempora-le e materiale richiesto da Strasburgo e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale rischia di sfu-mare i margini della garanzia processuale – che preclude un secondo giudizio indipendentemente dall’esito del primo – avvicinandola sempre di più a quella sostanziale che protegge esclusivamente da una seconda condanna. L’inclusione della ponderazione delle eventuali condotte riparatorie nel giudizio di proporzionalità della sanzione, inoltre, significherebbe un’apertura – non legislativamente normata – dell’ordinamento italiano alla diversion nel processo agli enti che potrebbe comportare il rischio di tra-sformare ulteriormente il ne bis in idem facendolo operare in un’ottica premiale anziché come garanzia di per sé
Una questione ancora irrisolta: il "ne bis in idem" "europeo" e l'Italia - The "European" "ne bis in idem" and Italy: still an open issue.
A seguito della condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione del divieto di secondo giudizio previsto dall’art. 4 Prot. 7 della Convenzione, diverse sono state le soluzioni proposte e tentate affinché il nostro Paese si
conformasse alla interpretazione di Strasburgo del principio di ne bis in idem. Tra i tentativi, sicuramente spiccano i ricorsi alla Corte Costituzionale e ai Giudici del Lussemburgo che, solo recentemente, hanno generato i primi spunti interpretativi, per un verso, aderendo al recente self-restraint della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, per l’altro, confermando la diretta applicabilità dell’art. 50 CDFUE.
Alla luce di queste — ed eventualmente di ulteriori — azioni chiarificatrici — il residuale ambito di operatività del divieto “europeo” di secondo giudizio lascerebbe comunque margine ad alcuni profili di criticità che solo un adeguato intervento del legislatore sembrerebbe poter scongiurare
I limiti del controllo sull’adempimento dell’obbligo costituzionale di esercizio dell’azione penale
La nota si propone di commentare la pronuncia con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi in relazione ai limiti della c.d. imputazione coatta
Il ''nuovo'' art. 309 c. 10 c.p.p. supera l’esame di costituzionalità (ma non ancora quello della prassi applicativa)
Il contributo rappresenta un preliminare commento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 233 del 3 novembre 2016 che ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10 c.p.p. nella formulazione derivante dalla modifiche apportate dalla l. n. 47 del 201
Ne bis in idem: una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p. che invoca un intervento legislativo
Il contributo rappresenta un primo, iniziale commento alla pronuncia della Corte Costituzionale del 16 giugno 2022, n. 149 con la quale viene estesa, seppur limitatamente a un preciso ambito, l'operatività dell'art. 649 c.p.p. oltre i confini della "materia penale" in senso stretto
Supera lo scrutinio di costituzionalità la limitazione al ripristino della misura caducata ex art. 309 comma 10 c.p.p.
Il contributo analizza la pronuncia della Costituzionale n. 233 del 3 novembre 2016 con la quale è stata decisa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 comma 10 c.p.p., nella formulazione emergente dalla modifica apportata dalla l. 16 aprile 2015, n. 4
Il ''nuovo'' procedimento di riesame delle misure cautelari personali al vaglio della Corte costituzionale
Il contributo rappresenta una preliminare analisi dell'ordinanza con il quale il Tribunale di Nola ha sollevato una prima questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10 c.p.p. nella sua formulazione modificata dalla l. 47 del 201
Remote participation in criminal proceedings: does the reformed Italian regulation represent an application extension able to conflict with the right to a fair trial?
The paper is aimed to analyse the Italian regulation of accused persons’ remote participation in criminal proceedings. The interest in this matter arises from the suspected frictions of the provisions at hand with fundamental rights to be guaranteed for a fair trial. These suspicions, aroused right after the introduction of the institute in Italian law, have been increased by the reform of the discipline of remote participation in 2017, and they become even clearer after a comparison of Italian regulation with those of other European Countries. Hence, an inescapable question occurs: will the European Court of Human Rights and the Italian Constitutional Court save the new regulation as they did with the previous one
La Corte di giustizia esclude l’estensione della presunzione di innocenza al procedimento cautelare
Il contributo rappresenta un primo commento alla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. I, sent. 28 novembre 2019, C-653/19, PPU che ha tracciato i confini dell’applicazione delle norme contenute nella direttiva UE 2016/343[1] sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, nonché dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Più in particolare, la Corte del Lussemburgo ha chiarito che la ripartizione dell’onere della prova, nell’ambito della procedura che porta alla decisione sul mantenimento della custodia cautelare, è di esclusiva competenza del diritto nazionale
Costituzione di parte civile nei confronti dell’ente incolpato dell’illecito da reato: ammissibile secondo il Tribunale di Trani nel processo penale relativo al disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato
Il contributo commenta la pronuncia del Tribunale di Trani (Trib. Trani, sez. unica penale, ord. 7 maggio 2019, Pres. Pavese) che si è schierata a favore dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente incolpato dell’illecito amministrativo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 cambiando, scientemente, prospettiva rispetto all’orientamento precedentemente accolto dalla Corte di legittimità
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