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Commentario della legge 25 dicembre 2005, n. 262. Art. 13, in La tutela del Risparmio, a cura di A. Nigro e V. Santoro, ed. Giappichelli, Torino, 2007, pag. 187 ss
Commento Sub art 115 – 117 del TUB Commentario Testo Unico Bancario Ed. Giuffrè, Milano, 2010 pag. 948-983 ISBN 8814158185
23) Commento Sub art 34, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 11/2010. La nuova disciplina dei servizi di pagamento, a cura di M. Mancini, M. Rispoli Farina, V. Santoro, A. Sciarrone Alibrandi, O. Troiano, ed. Giappichelli, Torino, 2011, pag. 545 ss. ISBN 978-88-348-1852 -7.
L'art. 34 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, nel dare attuazione alla Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento, ha introdotto nel corpo del Titolo VI del TUB, il capo II bis. Il contributo esamina lo strumento principale di informazione dell'utilizzatore del servizio, introdotto dal comma I, lett. b, del richiamato articolo, ossia il contratto quadro. L'autore, nell'esaminare la norma, pur rilevando che il predetto strumento negoziale assolve alla medesima funzione di informazione perseguita dal contratto nelle operazioni bancarie e finanziarie e che identiche sono le regole di forma e contenuto (stante l'ampio richiamo contenuto nella norma alla disciplina dell'art. 117), ne evidenzia il più limitato raggio di azione. Sotto un primo profilo, in quanto il contratto quadro è destinato a regolamentare non tutti i servizi bancari e finanziari, ma solo quelli di un determinato tipo, ossia di pagamento. Sotto un secondo profilo, perché il contratto quadro, a differenza del contratto bancario che può avere ad oggetto anche una singola operazione, è volto a disciplinare la serie di operazioni che saranno disposte dall'utilizzatore nel corso del rapporto col prestatore. Donde anche la peculiarità della sua causa, costituita dalla predeterminazione negoziale delle "singole e ricorrenti" operazioni di pagamento, non di una sola.L'Autore peraltro, non omette di rilevare che alla uniformità delle regole di forma e contenuto del contratto quadro con quelle del contratto bancario, non corrisponde un'altrettanta uniformità della disciplina relativa alla modificabilità del regolamento negoziale in corso di svolgimento del rapporto. Al mancato richiamo dell'art. 118, che disciplina lo jus variandi della banca nei rapporti di durata, corrisponde infatti l'attribuzione al prestatore del servizio di un più ampio potere di modifica del contratto (art. 126 sexies). Ciò ad avviso dell'Autore potrebbe porre dei problemi di individuazione della disciplina applicabile a quel contratto bancario, ossia il conto corrente, la cui causa concreta si atteggia in modo del tutto analogo al contratto quadro dei servizi di pagamento, ossia come regolamento non della singola operazione, ma della serie di operazioni di pagamento disposte dal correntista
Commento Sub Art. 143-144. Il codice delle assicurazioni private. Commentario al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 20.Vol. II.1, ed. Cedam, Padova, 2007, pag.454 ss
Commento Sub art 126 quinquies-sexies del TUB Commentario Testo Unico Bancario Ed. Giuffrè, Milano, 2010 pag. 948-983 ISBN 8814158185
Il reato di usura nei contratti di maturity factoring: un caso limite, in il Diritto della banca e merc. fin. 2017, pag. 705 ss. ISSN 1722-8360.
Il contributo esamina la complessa applicazione delle norme in tema di usura ai contratti di factoring. Le difficoltà applicative sorgono dalla multiforme configurazione che i contratti di factoring assumono nella prassi. Le operazioni esaminate dall’Autore sono quelle individuate nella terminologia comune come di “maturity factoring”, le quali si sono particolarmente sviluppate nel settore delle prestazione sanitarie in regime di convenzionamento. Le ragioni di tale diffusione sono dovute al vantaggio che tale tipologia di contratti offre al fornitore dei servizi sanitari di disporre del valore dei propri crediti alla loro scadenza, esigenza questa particolarmente avvertita nel mondo sanitario visto l’endemico ritardo con il quale il Sistema Nazionale paga le prestazioni convenzionate. L’Autore si domanda se talune operazioni di factoring nelle quali mancherebbe l’elemento finanziario dell’anticipazione, venendo perseguita solo la funzione del trasferimento del rischio dell’ insolvenza del debitore ceduto a carico del factor e quella di gestione dell’incasso del credito, siano assoggettabili o meno alle norme dell’usura. Alla soluzione del problema l'Autore cerca di pervenire sulla base dell'esame del contenuto che in concreto assumono tali operazioni e degli spunti offerti dalle Istruzioni applicative della Banca d’Italia.
The paper examines the complex application of the rules on usury to factoring contracts. The application difficulties arise from the multifaceted configuration factoring contracts take in practice. The transactions examined by the author are those set out in the common terminology as "maturity factoring", which are particularly developed in the field of healthcare provision in contractual arrangements. The reasons for this are due to the spread of advantage that this type of contract offers to the provider of health services to have the value of its debts as they mature, this need is particularly felt in healthcare seen the endemic delay with which the National System pays performance contracted. The author wonders whether certain factoring transactions in which lack the financial element of anticipation, being pursued only the function of transfer of the risk of 'insolvency of the debtor to the load factor and the management of collection of credit, they are liable or not to the regulations of usury. To the solution of the problem the author tries to achieve based on the examination of the contents that in taking such practical steps and ideas offered by Application instructions of the Bank of Italy
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