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Le conseguenze giuridiche dell'inosservanza del precedente giudiziario in ambito processuale
Gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione costituiscono, come noto, un riferimento imprescindibile per tutti i consociati che invocano l’applicazione del diritto davanti ai tribunali. L’importanza di tale riferimento, tuttavia, non costituisce semplicemente un valore immanente o, addirittura, trascendente dell’ordinamento giuridico, bensì il risultato di una serie di connotati espliciti che caratterizzano il precedente di legittimità. Come è stato opportunamente rilevato da certa dottrina (1), l’espressione « (la Corte di cassazione) assicura » l’uniforme interpretazione della legge contenuta nell’art. 65 l. ord. giud. va intesa nel senso che la Corte suprema ha il compito di realizzare, nei modi possibili e consentiti dalla Costituzione, l’uniformità dell’interpretazione della legge. Con questa finalità si impone un dovere funzionale della Corte di non discostarsi dalla propria giurisprudenza se non per le ragioni gravi o congrue richieste dal caso e di orientare i giudici del merito attraverso i propri precedenti. Tuttavia, tale strumento, non essendone presidiata l’immutabilità tanto quanto si riscontra per la legge, ha finito per essere connotato da molta parte della dottrina con la stigma della volatilità e della inaffidabilità. In altre parole, l’assenza di garanzie a tutela del pubblico affidamento sul precedente di Cassazione ha condotto ad uno svilimento del suo potenziale nelle sedi applicative, con indubbie ripercussioni sulle metodologie di utilizzo e sulla organizzazione delle fonti. Alberto Pizzorusso e Andrea Proto Pisani hanno osservato che la diretta e scontata conseguenza di questo stato di cose è la diminuzione della qualità delle sentenze e, pertanto, della loro autorità di precedente. In quest’ottica devono essere inquadrati i tentativi di recuperare in maniera organica il ruolo ed il significato dei precedenti in àmbito processuale. Come si vedrà, il potere di orientamento di questo strumento è stato ritenuto dal legislatore idoneo a discriminare una determinata categoria di istanze impugnative da altre ritenute non sufficientemente meritevoli da impegnare le risorse dell’ordinamento giudiziario. Più in particolare, la conformità ai precedenti di una determinata ricostruzione ermeneutica del diritto è stata assunta dall’ordinamento processuale come sintomo attendibile della correttezza di tale ipotesi interpretativa in tre casi principali. La ricostruzione e la messa a sistema di queste tre tipologie di casi consentono di riportare lo studio sul valore del precedente giudiziario in Italia su di un piano concreto-processuale da uno più astratto e filosofico. Inoltre, l’apertura dell’orizzonte comparato consente di intravedere alcune linee di tendenza comuni in contesti processuali diversi
Ordine giurisprudenziale e fatti istituzionali: un’analisi comparata sulla capacità normativa dei corpi intermedi
In recent years, different legal systems experienced the emergence of new institutional phenomena which are characterized by a significant normative impact, even if far from the ordinary legislative pattern. Most of the times, the effectiveness of these institutions depends upon the judicial application and the direct involvement of judges, regardless to the particular tradition of the legal system. The prevalence of intercategorial compositions reveals the methodological importance of debate and confrontation in order to get acceptance without the provision of a sanction by the legislator. With the exception of the interesting experience of the Popular Republic of China, the neo-institutionalism of MacCormick provides some help in explaining these phenomena and foresee the possible development
La fine di un antico feticcio: la sindacabilità della legge elettorale italiana (sent. 1/2014)
La recente sentenza della Corte Costituzionale italiana in materia elettorale ha suscitato, sia in sede politica che accademica, diverse perplessità. Al di là dei profili formali attinenti alla rilevanza della questione posta all'attenzione della consulta, sono stati delineati alcuni limiti alla discrezionalità del legislatore travalicando, secondo alcuni, i poteri e le funzioni attribuiti al giudice delle leggi. Al fine di apprezzare compiutamente gli argomenti della corte, pare quanto mai opportuno confrontare il giudizio in questione con quelli svolti da altre corti costituzionali nel contesto di sistemi liberal- democratici caratterizzati dal principio di separazione dei poteri. Risulta, infatti, di tutta evidenza che la legge elettorale costituisce una norma cardine nel contesto di un sistema istituzionale basato sul principio democratico. Si tratta certamente di un ambito nel quale il parlamento gode di ampia discrezionalità ma, al di là delle eventuali esplicite prescrizioni costituzionali (vedi il caso della costituzione spagnola - artt. 68 e 81- o della legge fondamentale tedesca - art. 38-), non risulta sempre chiaro il confine di costituzionalità che il legislatore non deve oltrepassare nel delineare il sistema elettorale. Si tratta, in altre parole, di rilevare se dalle diverse giurisprudenze costituzionali emergono dei principi intrinseci al diritto di voto che tendano a configurarsi come bitte di attracco del principio democratico alla realtà normativa. In quest'analisi si è ritenuto opportuno prendere in esame un prototipo di ordinamento rappresentativo dei sistemi elettorali maggioritari ed uno rappresentativo dei sistemi proporzionali al fine di rilevare se esista un substrato comune di costituzionalità in materia elettorale che prescinda dalla relativa opzione. Tale indagine si attaglia particolarmente al caso italiano posta la collocazione di quest'ultimo nella ampia e varia categoria dei sistemi corretti o misti. L'indagine si è, quindi, rivolta verso la giurisprudenza della Supreme Court of U.S. e verso quella del Bundesverfassungsgericht tedesco, data anche la cospicuità dei casi rinvenuti
Un'analisi comparata sull'uso del precedente di fronte alle corti costituzionali
La costante espansione del ruolo del giudice è docuta, secondo Maruo Cappelletti, a due ragioni principali. La prima è costituita dall'incredibile aumento dell'attività parlamentare - prevalentemente legislativa - della nostra epoca. Per quanto possa sembrare paradossale, l'espansione della legislazioneha condotto ad un parallelo sviluppodel diritto giurisprudenziale. Dal momento che anche la migliore stesura di un testo normativo lascia lacune da colmare, così come ambiguità ed incertezze da risolvere in sede interpretativa, la tendenza alla "bulimia" legislativa ha inevitabilmente condotto al costante incremento dell'area nella quale la giurisprudenza è chiamata ad operare. La seconda causa che, secondo l'Autore, ha contribuito ad espandere lo scopo della giurisprudenza è costituita dalla tendenza, diffusa in diversi paesi, verso l'adozione e l'attuazione giudiziaria di dichiarazioni dei diritti fondamentali. Indubbiamente una carta dei diritti fondamentali giudizialmente applicabile consegna ai giudici un potente strumento per sviluppare la propria creatività. In effetti, la costante espansione del ruolo delle corti è strettamente correlata all'aumento travolgente della domanda di giustizia; nuove generazioni di diritti e la grave incertezza legislativa hanno come conseguenza la moltiplicazione delle istanze individuali di accertamento della dimensione costituzionale e sociale dei cittadini ed il precedente giurisprudenziale finisce per costituire un saldo punto di riferimento in un deflagrato sistema delle fonti. In quest'ottica devono essere inquadrati i tentativi delle giurisdizioni costituzionali di recuperare in maniera organica il ruolo ed il significato dei precedenti in ambito processuale. Come si vedrà, il potere di orientamento di questo strumento è stato ritenuto dal legislatore o dalle stesse corti idoneo a discriminare una determinata categoria di istanze individuali da altre ritenute non sufficientemente meritevoli da impegnare le risorse dell'organo di giustizia costituzionale.Più in particolare, la conformità ai precedenti di una determinata ricstruzione ermeneutica del diritto viene assunta nel processo costituzionale come sintomo attendibile della correttezza di tale ipotesi interpretativa. La ricostruzione e la messa a sistema di tali forme di presunzione giuridica consente di riportare lo studio sul valore del precedente giudiziario su di un piano concreto processuale da uno più astratto e filosofico. Inoltre, l'apertura dell'orizzonte comparato consente di intravedere alcune linee di itendenza comuni in contesti costituzionali diversi
Verso una Giustizia 2.0: da un monopolio eteronomo ai modelli di semplificazione partecipativi
Per molti anni, l’irrinunciabile necessità di garantire il diritto ad una giustizia equa ha concentrato l’attenzione degli studiosi su temi relativi all’applicazione del diritto. Conseguentemente, il Potere dello Stato “meno pericoloso” ha finito per essere il più osservato, mentre a quello più pericoloso è stata concessa maggiore deferenza. In realtà, né ai giudici né alle assemblee legislative può essere esclusivamente ed esaurientemente conferita l’autorità di definire il diritto. La comunicazione tra giudici e legislatori che Cardozo aveva in mente impone, indubbiamente un approccio fortemente collaborativo che tendenzialmente manca. D’altra parte, essi rappresentano solo i poli di un complesso e variegato sistema; infatti, ogni organizzazione sociale è caratterizzata dalla coesistenza di diversi fenomeni giuridici quali i processi giurisdizionali, i contratti, il diritto consuetudinario, la legislazione, i provvedimenti amministrativi, le direttive di amministrazione, le mediazioni, e così via, ognuno dei quali tende a prevalere all’occorrenza. L’opportunità di riconciliare ed organizzare i diversi fattori normativi consentirebbe ai giudici di rendere un servizio giustizia più equo. Una simile opportunità richiede la sistematizzazione di un’appropriata teoria della legislazione. Come già osservato, la legisprudenza proposta da Wintgens potrebbe prestarsi a tale scopo. Di fatto, gli effetti reali di un provvedimento legislativo non sono mai completamente prevedibili, ma resta altrettanto vero che un serio esame preventivo delle probabili ripercussioni ed una successiva analisi degli esiti tangibili costituiscono strumenti irrinunciabili. L’analisi comparata delle diverse esperienze di paesi di civil law e di common law rivela una generale tendenza a costituire organismi tendenzialmente indipendenti per iniziativa di elìte di esperti di diritto nell’interesse del servizio giustizia. Questi organismi adottano, generalmente, un metodo scientifico al fine di elaborare documenti condivisi che possano costituire un valido e chiaro riferimento per tutti gli operatori giuridici. Nella gran parte dei casi l’influenza degli organi politici sui processi di elaborazione è ridotta al minimo o non sussiste affatto in modo da preservare l’autorevolezza dell’ente. Non di meno, i documenti elaborati sono spesso destinati all’esame parlamentare a fini di proposta di riforma. Al di fuori di queste ipotesi, i documenti sono intesi per avere un valore meramente persuasivo benché non sia ancora chiaro come essi incidano sulle fonti del diritto quando risultino diffusamente applicati dai giudici
Gli indicatori della giustizia: il difficile equilibrio tra l’analisi delle performance e le garanzie d’indipendenza
Il presente studio si propone di mettere in evidenza il cambiamento radicale dell’amministrazione della giustizia italiana a seguito della progressiva introduzione di meccanismi di monitoraggio e verifica di funzionamento. In ragione della crisi economica e della scarsità di risorse pubbliche, l’impegno a perseguire efficienza ed efficacia dell’amministrazione attraverso la pianificazione e la valutazione delle performance individuali e collettive ha generato alcune difficoltà in relazione alle garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura. Al fine di risolvere tali difficoltà, il Governo italiano ha realizzato un sistema binario di monitoraggio e valutazione che si distingue dalla valutazione di professionalità dei magistrati da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Nondimeno, la recente introduzione di figure con funzioni ibride ha riportato all’attenzione il tema.The present study outlines the radical change of the Italian administration of justice as a consequence of the progressive introduction of mechanisms of overview and assessment. On the premises of economic crisis and scarcity of resources, the mandate to pursue efficiency and effectiveness through planning and evaluating individual performances gave place to some difficulty in the protection of autonomy and independence of the judiciary. To tackle such difficulty, the Italian Government has carried out a binary system of reporting and evaluation in order to set apart the final professional assessment of judges by the Superior Council for the Judiciary. However, the recent introduction of resources with hybrid functions brought back the issue
Bringing Certainty and Order Out of the Wilderness of Law
The codification of the French civil law represented the first significant initiative which provided the moral and intellectual impetus for systematic reorganization and reform of the law. The growing production of laws by the legislatures, together with the courts’ constant definition of the principles of law, has always constituted a massive problem in providing a service of certain and equal justice. The French model of codification was undoubtedly useful but it did not suffice, by itself, to preserve a coherent and accessible system of law. The experience of the last decades showed a proliferation of new sources of law (including multilevel systems of protection of fundamental rights) that increased the complexity of law on a more than proportional scale. In order to tackle the compelling need of certainty and order in the legal systems, the French codification approach had been developed and integrated with other simplifying and reorganizing tools. The different experiences are interesting under three profiles: a) the subjects dedicated to the function of simplifying and clarifying the law; b) the tools used to perform the function; c) the effects produced in the legal systems. The comparative analysis of the different experiences in Civil law and Common law countries reveals a major tendency to constitute independent bodies by initiative of a law experts elìte of lawyers, judges and academics. Generally, these bodies adopt a scientific method in order to produce shared documents which are supposed to represent a valid reference for all the legal operators. Most of the time there is no political influence on the process, contributing to preserve the authoritativeness of the body. Notwithstanding, the documents may be addressed to the parliaments with the purpose to enact law reforms through the legislative process. Out of these cases, the documents are supposed to have mere persuasive value but it is disputed how they affect the other sources of law when they are widely adopted by courts
Taking Justice Seriously: the problem of courts overload and the new model of judicial process
This article traces a profound world-wide metamorphosis of the judicial process. It analyses recent procedural legislations adopted in the United Kingdom, the Unites States of America, France, Germany, Spain and Italy fashioned to address the problems of unreasonable delay and access to justice. The main tendencies that emerge from the analysis outline the passage from an authoritarian model of adjudication to a more cooperative approach based on flexibility of the time schedule and availability of alternative choices. Moreover, an instrument generally adopted to reduce the demand for justice is the selection of meritorious cases on the base of the conformity to precedents. It is, indeed, a procedural law development that may change the perspective on the civil law-common law divide
Il ritorno senz'armi su un vecchio campo di battaglia: nota alle sentt. 1 e 3 del 2015 della Corte costituzionale
Il tema della sindacabilità del diritto vivente è stato riproposto all’attenzione dei commentatori con le recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 1 e n. 3 del 2015. Si tratta di due pronunce aventi caratteristiche e natura diverse, ma accomunate dal proposito di verificare la compatibilità costituzionale di determinate interpretazioni giurisprudenziali . In entrambi i casi la Corte affronta diverse problematiche relative agli effetti del diritto vivente ed, in un certo senso, interferisce con l’esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte Suprema per evitare che il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale finisca per comportare violazioni dei precetti costituzionali. Va opportunamente osservato che la Corte, in aderenza al dettato esplicito dell’art. 134 Cost., evidenzia che le questioni di legittimità interessano articoli di leggi - seppur come interpretati nella giurisprudenza – nonostante la questioni rimesse dai giudici a quo fossero specificamente circoscritte alla legittimità di una data lettura di quelle disposizioni. In altre parole, da un lato, i giudici remittenti mostrano di non potere ricercare un possibile significato della disposizione che risulti costituzionalmente compatibile in quanto costretti a constatare un consolidato diritto vivente, mentre, dall’altro lato, la Consulta non rinuncia ad esercitare una sorta di funzione nomofilattica costituzionale svincolando, talora, la disposizione legislativa dall’interpretazione consolidata dal diritto vivente. La tensione tra il potere della Corte Suprema (specie nella sua composizione a sezioni unite) di stabilire l’interpretazione definitiva di una data disposizione legislativa e il potere esclusivo della Consulta di svolgere giudizi di compatibilità costituzionale si dimostra ancora oggi particolarmente accentuata e foriera di possibili conflitti
U.S.A.: Prosegue lo smantellamento del Voting Rights Act? Il recente caso dell'Ohio
Il dibattito costituzionalistico statunitense in materia elettorale è stato recentemente animato da un provvedimento adottato dalla Corte Suprema Federale a fine settembre che ha attratto l'attenzione della gran parte delle testate giornalistiche. La questione, riguarda, in particolare, l'accoglimento dell'istanza di sospensiva presentata dal Segretario di Stato dell'Ohio, Jon Husted, nella causa Husted et al. v. NAACP. Tale controversia è stata posta all'attenzione della Corte Suprema con la presentazione del ricorso avverso la decisione della Corte d'Appello Federale per il VI Circuito che ha confermato il giudizio di illegittimità della nuova normativa statale volta a limitare il c.d. Early Voting (o Voto Anticipato). Tale istituto consiste nella possibilità, prevista dalla legge elettorale statale, di esprimere il voto prima dell’election day al fine di favorire una maggiore partecipazione da parte di coloro che sarebbero altrimenti impossibilitati per ragioni di lavoro, di salute o anche religiose. Si tratta di un istituto che non è presente solo negli Stati Uniti ma che, sebbene con caratteristiche differenziate, si può riscontrare anche in numerosi altri ordinamenti. All'interno dell'ordinamento statunitense, tuttavia, essendo la materia elettorale di competenza statale, il c.d. Early Voting non è previsto uniformemente in tutti gli stati federati. La recente questione salita alle cronache di stampa, ha coinvolto il governatore repubblicano dell’Ohio, John Kasich, il quale nel febbraio 2014 ha firmato una riforma della legge elettorale fortemente limitativa del periodo di voto anticipato (Senate Bill N. 238 )7. La riforma dei Repubblicani dell'Ohio cancella definitivamente la c.d. Golden Week limitando i giorni di Early Voting a 28. Risulta, quindi, chiusa quella finestra durante la quale era possibile provvedere alla registrazione e al voto lo stesso giorno. Dato il notevole impatto della riforma elettorale repubblicana soprattutto in relazione all'approssimarsi dell'importante appuntamento elettorale di novembre, alcune associazioni per i diritti civili hanno fatto ricorso ad un tribunale distrettuale federale per vedere dichiarati la subsection 3509.01 (B) dell'OHIO REVISED CODE, così come riformata dal Senate Bill n. 238, e la Direttiva 2014-06 incostituzionali e in violazione della Sezione 218 del Voting Rights Act. Il Giudice Economus, dopo avere valutato attentamente i delicati equilibri coinvolti in un giudizio in materia di legge elettorale, ha accolto le istanze dei ricorrenti ritenendo dimostrato il rapporto eziologico tra la limitazione dell'Early- In Person Voting e la riduzione della partecipazione della popolazione afro americana dell'Ohio
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