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Cose vecchie e cose nuove sui d.p.c.m. dal fronte (...dell’emergenza coronavirus)
Questo contributo vuole provare a sviluppare un’idea, strutturata in tre punti. Il primo è che il complesso normativo scaturito dalla gestione dell’emergenza epidemiologica, inizialmente tratto dal sistema di protezione civile, è uscito molto velocemente da quel recinto e si è sviluppato mediante l’istituzione di un'architettura normativa parallela e in parte assorbente (fatta di decreti legge e d.p.c.m. Il secondo è che almeno una parte almeno di questi d.P.C.M). possono essere qualificati come atti di esercizio di potere regolamentare. Il terzo è che questo sistema, predisposto parallelamente a quello disciplinato dal codice di protezione civile, si apre ad importanti problemi di legalità e legittimità costituzionale che, però, nel complesso pare superare.The article tries to develop an idea, structured in three points. The first is that the regulatory system resulting from the management of the epidemiological emergency, initially taken from the civil protection system, came out of that fence very quickly and developed through the establishment of a parallel and partly absorbing regulatory architecture - made up of legislative decrees of the Government (decreti-legge) and acts of the prime minister (d.P.C.M). The second is that, at least some of these acts of the prime minister (d.p.c.m.) can be qualified as normative acts and exercise of normative power. The third is that this system, set up in parallel to that governed by the civil protection code, opens up to important problems of legality and constitutional legitimacy which, however, it seems to overcome
La dimensione territoriale dell’amministrazione condivisa: i casi del Comune di Bologna e della Regione Toscana
Il saggio prova a ricostruire la riflessione sull’amministrazione condivisa e a rappresentare il plusvalore politico-ideologico che esprime, una vera e propria Weltanschauung. A partire dalla convinzione secondo cui la definizione teorica e l’operatività del modello siano condizionate all’esistenza di una dimensione territoriale determinata, il saggio trae la convinzione che la sua consistenza teorico-politica debba essere saggiata sui territori. Successivamente, declinando questa convinzione nella messa a fuoco di due processi di sperimentazione territoriale, quello del Comune di Bologna e quello della Regione Toscana, il saggio prova a dimostrare la reattività del modello alle caratteristiche sociopolitiche dei territori in cui opera e la necessità di ricondurre la vitalità delle sue espressioni all’interno una cornice teorica e costituzionale minima ma unitaria, informata ad un’identità democratica e pluralist
Il governo delle emergenze: i rapporti tra decreti-legge e ordinanze di protezione civile dal terremoto de L’Aquila al crollo del ponte Morandi
Decreti-legge e ordinanze di necessità e urgenza sono atti che condividono
una storia e una natura per certi versi molto simile, e che restano però molto
diversi tra loro. Entrambi derivano da un potere che nasce extra ordinem e
che trova il proprio primo fondamento nella necessità1
, nel senso per cui la
legittimità del loro utilizzo è fondata sull’inadeguatezza, in situazioni di
emergenza, dei poteri previsti dalla normazione ordinaria. Entrambi gli atti
trovano una successiva legittimazione e regolamentazione espressa, seppure
in momenti e sulla base di fonti di produzione diverse. In ogni caso però tutti
e due restano legati alla propria natura eccezionale, nel senso per cui possono
essere adottati solo al ricorrere di situazioni di necessità e urgenza. Insieme ad
alcune somiglianze stanno però importanti diversita
Le prescrizioni implicite sullo “Stato condizionato”
Lo scritto, guardando al caso del rating sovrano, contiene una breve proposta ricostruttiva di un pezzo molto piccolo del grande tema del problema politico dello Stato (“condizionato”) nella globalizzazione: l’idea che gli indicatori quantitativi rappresentino un fattore tutt’altro che marginale, perché contribuiscono a conferire agli attori privati che operano nel mercato globale un surplus di forza persuasiva e di condizionamento sul potere politico dello Stato.The paper, looking at the case of the sovereign rating, contains a brief reconstructive proposal of a very small piece of the great topic of the political problem of the State ("conditioned") in globalization: the idea that quantitative indicators represent a factor that is anything but marginal, because they contribute to giving private actors operating in the global market a surplus of persuasive and conditioning force on the political power of the State
Il principio costituzionale di solidarietà sociale e la sua declinazione nella disciplina del cd. terzo settore
Il volume raccoglie un’antologia di casi di giurisprudenza, italiana e straniera, su questioni di diritto costituzionale, organizzata per temi generali (principi, diritti fondamentali, fonti del diritto, poteri dello stato, giustizia costituzionale). La sua destinazione è duplice: per chi insegna può rappresentare uno strumento di approfondimento da affiancare a un manuale di diritto pubblico o costituzionale; per gli studenti, un mezzo per una migliore comprensione degli istituti, attraverso un approccio empirico e casistico. Le decisioni selezionate sono introdotte da brevi schede di lettura, dirette a individuare le questioni più rilevanti, a stimolare l’analisi critica e a sviluppare le capacità di ragionamento giuridico
Situazioni eccezionali e fonti normative: il caso dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri durante la pandemia da Covid-19
Il volume raccoglie un’antologia di casi di giurisprudenza, italiana e straniera, su questioni di diritto costituzionale, organizzata per temi generali (principi, diritti fondamentali, fonti del diritto, poteri dello stato, giustizia costituzionale). La sua destinazione è duplice: per chi insegna può rappresentare uno strumento di approfondimento da affiancare a un manuale di diritto pubblico o costituzionale; per gli studenti, un mezzo per una migliore comprensione degli istituti, attraverso un approccio empirico e casistico. Le decisioni selezionate sono introdotte da brevi schede di lettura, dirette a individuare le questioni più rilevanti, a stimolare l’analisi critica e a sviluppare le capacità di ragionamento giuridic
LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA NELLA XVII LEGISLATURA: PRASSI E GIURISPRUDENZA ALLA LUCE DEL MODELLO COSTITUZIONALE
La delegazione legislativa, nel modello costituzionale, viene disciplinata
muovendo da una presupposta natura derogatoria rispetto all’ordinario
esercizio della funzione legislativa affidato, ai sensi dell’art. 70 Cost.,
collettivamente alle due Camere (sent. n. 3/1957, poi ribadita da sent.
340/20071
). L’intenzione dei costituenti di muoversi dentro questa cornice
emerge in modo piuttosto chiaro dai lavori preparatori2
, in cui peraltro vi è
testimonianza dell’esistenza, a monte, di un dibattito sulla stessa opportunità
di introdurre nel sistema delle fonti tale strumento normativo che, d’altra
parte, era quasi sconosciuto al costituzionalismo europeo3 e, in Italia, motivo
di preoccupazioni non indifferenti alla luce della recente esperienza fascista4
.
Per questa ragione la Costituzione disciplina la delegazione legislativa con
una precauzione che si legge negli artt. 76 e 77 Cost. e che trapela nei
controlli e nei limiti di cui la si è circondata. Così, da un lato, i controlli
previsti in Costituzione sono essenzialmente due: quello che il Presidente
della Repubblica esercita in sede di emanazione, attraverso un potere di
controllo simile a quello esercitato in sede di promulgazione delle leggi (così
sent. n. 406/1989) e quello, a doppio binario, della Corte costituzionale, sia
come controllo di conformità della legge di delegazione all’art 76, sia come
controllo sul corretto esercizio del potere delegato alla luce della legge di
delegazione. Dall’altro lato poi, l’art. 76 Cost. dovrebbe essere inteso,
secondo questa prospettiva originalista, come contenitore di vincoli rigorosi e
precisi, laddove impone al legislatore delegante di individuare il termine,
l’oggetto, i principi e i criteri direttivi, ed al Governo di rispettarli.
Ciò che è emerso dalla prassi però è piuttosto distante da questo modello,
la cui rigidità è contraddetta nei fatti
Il diritto ai tempi dell'obiezione di coscienza. Il caso San Camillo
Sul finire dell’estate del 2014, il Direttore Generale dell’A.O. informò la Regione Lazio della grave insufficienza di personale per le prestazioni d’interruzione volontaria di gravidanza presso la sua struttura. Di fronte alla preoccupante carenza di organico rappresentatale, la Regione invitò la struttura sanitaria ad utilizzare personale medico in convenzione. Il Direttore Generale del San Camillo fu però costretto a rilevare nuovamente come, nonostante l'utilizzo di tutti i ginecologi a contratto a disposizione, le risorse rimanessero comunque ampiamente inadatte a garantire la continuità delle prestazioni, dovendo al contrario procedere ad inoltrare al Commissario ad Acta richiesta di autorizzazione all’indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di un dirigente medico (successivamente aumentati a due) da adibire al servizio. Il 13 Maggio 2015 la proposta di decreto di autorizzazione veniva presentata al Comitato della legislazione della Regione Lazio, il quale si pronunciava positivamente circa l’opportunità di procedere in questo senso, suggerendo però un’integrazione in punto di motivazione, onde contenere i profili di censurabilità in cui sarebbe potuta incorrere laddove priva di un apparato giustificativo sufficientemente puntuale, censure che comunque non furono mai mosse nel corso del procedimento. L’autorizzazione fu così effettivamente decretata il mese successivo , il concorso fu indetto il 21 Ottobre del 2015 e la relativa graduatoria approvata il 23 Febbraio 2017, con conseguente stipula dei contratti ed entrata in ruolo dei due medici “vincitori” il Marzo successivo. E’ soltanto a questo punto che è risorto, in una veste per nulla nuova ma per certi aspetti inedita, il dibattito sui limiti al diritto all’obiezione di coscienza, che ha trovato il proprio perno in due argomenti particolarmente divisivi
Oltre l'ordine pubblico: la sicurezza partecipata, oggi
Il contributo analizza il contenuto e le strategie della cd sicurezza partecipata
Dal Conte I a Draghi: Studio sulle novità nei procedimenti di formazione dei Governi della XVIII legislatura
Le procedure attraverso cui si sono formati i Governi della XVIII legislatura (2018-2023) sono caratterizzate da numerose novità, e anche da alcune anomalie, rispetto alle regolarità del passato. Tra queste novità il saggio individua: cicli di consultazione molto brevi; il ricorso a mandati esplorativi limitati alla verifica di una specifica maggioranza parlamentare (anziché a durata indeterminata come in passato); la stipula di un "singolare" Contratto per il Governo del Cambiamento; alcune peculiarità nella fase di attribuzione dell'incarico di formare un governo; e, infine, il rifiuto da parte del Presidente della Repubblica di nominare un ministro proposto dal soggetto incaricato. Il saggio analizza singolarmente ciascuno di questi eventi, interrogandosi sia sulla loro compatibilità con la prassi precedente sia con il modello costituzionale. Si offre quindi una lettura comune di questi sviluppi: il saggio sostiene che questi rivelino un’evoluzione a lungo termine della forma di governo italiana legata alla crisi (intesa come trasformazione) dei partiti politici e al processo di integrazione europea.The procedures through which Governments have been formed during the XVIII parliamentary term (2018-2023) are characterized by several novelties, and even anomalies, in comparison to previous practice. Among these novelties the essay identifies: shorter consultation cycles; the use of exploratory mandates limited to the verification of a specific parliamentary majority (rather than open-ended as in the past); the Contratto per il Governo del Cambiamento – a sort of legislative manifesto adopted by one of the Governments in the parliamentary term; unusual features in the phase of the attribution of the mandate to form a government; and finally, the refusal by the President of the Republic to nominate a Minister proposed by the charged prime minister. The essay analyzes each of these features individually, by interrogating both its compatibility with previous practice and with the Constitution. It then offers a common reading of these developments: the essay argues that the said developments reveal a longer term evolution of the Italian Form of Government linked to the crisis (understood as transformation) of political parties and the process of European Integration
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