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    Circolazione dei metodi e disorientamento degli scopi nella repressione dei reati propri contro la Pubblica amministrazione

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    Il dibattito sulle politiche di contrasto alla devianza nell’esercizio dei pubblici uffici poggia su un piano inclinato: l’individuazione del loro campo d’applicazione. La discussione va avanti ormai da tempo, ma neppure la recente scelta giurispruden- ziale di valorizzare il riferimento al codice dei contratti pubblici sembra destinata a favorire il recupero di un razionale consenso interpretativo. Con queste pagine, pertanto, si cercherà di proporre un percorso ermeneutico alternativo, seguendo un approccio “funzional-tipologico” che permetterà di rintracciare le caratteristiche delle posizioni soggettive pubbliche dall’interpretazione delle fattispecie incrimina- trici in cui vengono chiamate a operare. Si tratta di una soluzione trascurata dagli addetti ai lavori, ma che a ben vedere sembra in grado di restituire con maggior nettezza le “ragioni sostanziali” che ne hanno giustificato l’introduzione.The debate on political-administrative crimes rests on a slanted plane: the identi- fication of their scope of application. In this paper, the author tries to identify its boundaries through a peculiar hermeneutical path based on a “functional-typo- logical” approach. This allows to define the characteristics of public officers through the interpretation of the criminal offenses in which they are involved. This is quite an innovative solution and it seems to be the only one that can truly and congruently explain the substantial reasons for the introduction of these qualifications

    L'eredità di Mani pulite nel contrasto alla corruzione sistemica

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    L'indagine Mani pulite rappresenta la spiegazione della normativa anticorruzione vigente nel nostro Paese. Per ciò che ha permesso di scoprire, per l'esito che ha avuto e per il dibattito che ha alimentato, infatti, quell'esperienza contiene le chiavi di lettura indispensabili per la comprensione del modello integrato di prevenzione e repressione "all'italiana" della corruzione, oggetto di crescente interesse da parte di molti Stati esteri. In queste pagine cercheremo di riassumerne le caratteristiche qualificanti, verificandone il debito con l'eredità lasciata da Mani PuliteThe judicial investigation Clean Hands represents the "explanation" of the italian anti-corruption legislation. For what it has allowed to discover, for the result of that operation and for the debate that has created, that experience contains the keys to understanding the integrated anti-corruption strategy “alla italiana”, object of growing interest by many foreign countries. In these pages, the author will try to summarize the qualifying characteristics of the recent anti-corruption legislation, and to verify his debt with the legacy left by that experience

    La praticabilità dell'interpretazione penale. Una riflessione teorica

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    Con la perdita di vigore dei postulati positivisti e il complicarsi del sistema delle fonti, si ha da tempo l’impressione che il momento processuale si sia in qualche modo “emancipato” dal ruo- lo ancillare astrattamente attribuitogli, e che il giudice, ormai non più strettamente “soggetto” alla legge, abbia guadagnato una posizione di dominanza nell’attività di significazione delle scelte politico-criminali. Ciò ha prodotto evidenti tensioni all’interno dell’edificio penalistico, che hanno indotto gli studiosi a parlare di una vera e propria «crisi della legalità». Con questo scritto, pertan- to, si formulerà una proposta per ricondurre a miglior sintesi i due momenti fondamentali della previsione astratta e dell’implementazione in concreto della fattispecie criminosa. A ben vedere, infatti, una volta tramontata la plausibilità descrittiva, oltreché la desiderabilità prescrittiva, di un giudice “bocca della legge”, è necessario elaborare nuove strategie volte a salvaguardare in modo funzionale ed effettivo la democraticità delle scelte politico-criminali e le altre garanzie di cui si pone a presidio l’art. 25 Cost. A questo proposito, un contributo significativo potrebbe essere of- ferto da una più attenta considerazione del volto “processuale” dell’ermeneutica penale: invero, interpretazioni del reato strutturate ab origine in funzione dei principi, delle regole e delle concrete dinamiche della loro applicazione processuale, possono offrire migliori prestazioni in termini di razionalizzazione e orientamento delle decisioni giurisprudenziali, offrendo altresì alla dottrina l’occasione di un ruolo più attivo nella gestione della c.d. “crisi della legalità”.With the loss of vigor of positivist postulates and the complication of the system of legal sources, the impression is that today it is precisely the judicial phase that has acquired an unprecedented position of dominance in the activity of signifying criminal policy choices. With this paper, therefore, a proposal will be formulated to try to reduce the tensions and, therefore, achieve a better interconnection, of the two funda- mental moments of “crime introduction” and “crime enforcement”. On closer inspection, in fact, once the descriptive plausibility, as well as the prescriptive desirability, of a judge “mouth of the law” has waned, the need arises to identify new ways to safeguard the democratic nature of criminal policy choices as well as individual autonomy functionally and effectively. In this regard, a significant contribution could come from a more careful consideration of the “procedural side” of substantive criminal law hermeneutics. As will be argued, in fact, the formulation of interpretations of the crime structured in such a way as to be compatible also with the principles, rules and modalities that will characterize its procedural application, ensures a bet- ter capacity for rationalization and orientation of jurisprudential decisions, also carving out a more active role of the doctrine in the management of the so-called “crisis of the law”

    Le Sezioni Unite e il peculato del gestore di "slot-machine"

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    Con una sentenza a lungo attesa, le Sezioni unite hanno confermato l’applicabilità della fattispecie di peculato ai gestori (o esercenti) delle slot-machine che si impossessino delle somme versate dagli scommettitori. Una volta giocato, infatti, quel denaro passerebbe direttamente nella titolarità dello Stato, e la sua gestione rappresenterebbe dunque un “pubblico servizio” anche ai fini del diritto penale. La decisione si inserisce nel rassicurante solco tracciato dalla giurisprudenza domi- nante, e rivela una volta di più un’inclinazione ad estendere oltremodo l’ambito applicativo dei delitti contro la pubblica amministrazione, sulla scorta di indici di pubblicità dal labile statuto. Un approccio casistico e dall’incerta coerenza teleologica, riflesso della normatività “debole” degli artt. 357, comma 2, e 358 c.p. In presenza di parametri così laschi, diventa urgente tentare interpretazioni maggiormente “tassativizzanti”, in grado di riconnettere queste norme anche alle rationes proprie del campo di disciplina in cui si inseriscono

    Il Punto e l'accapo sull'autoriciclaggio dei proventi delle consorterie criminali di stampo mafioso dopo le SS.UU. N. 2519 del 2014

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    La recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 25191 udienza del 27 febbraio – depositata il 13 giugno 2014) enuncia con rigore ricostruttivo e chiarezza espositiva, le modalità e i limiti dell’intervento repressivo in materia di occultamento e reimpiego dei proventi generati dal delitto di cui all’art. 416-bis c.p., allorquando sia l’intraneo o il concorrente esterno a ricoprire il ruolo di soggetto attivo. L’analisi di questa dotta sentenza fornisce al giurista preziosi indicazioni ermeneutiche, ed apre a problematiche di prima importanza ed attualità, sia sul piano tecnico-giuridico che politico-criminale. Nello scritto che segue ci si propone di dar conto degli snodi principali di questa decisione, nel quadro dei contributi dottrinali e giurisprudenziali ritenuti più significativi, senza esimersi dal segnalare, in chiave critica, alcune questioni irrisolte o aperte dall’intervento del giudice di legittimità

    L'autoriciclaggio tra responsabilità individuale e collettiva

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    Nel presente scritto si esaminano le caratteristiche dell'autoriciclaggio e le conseguenze prodotte dalla sua introduzione all’interno del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001

    La responsabilità medica tra cause di non punibilità e difensivismo in crescita. Una breve ricognizione e una possibile alternativa

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    L’articolo riflette su l le soluzioni impiegate dal legislatore penale per disciplinare la responsabilità medica e contrastare il problema della medicina difensiva. La disamina si concentra inizialmente sulla strategia legislativa basata sull'introduzione di clausole di non punibilità correlate alla colpa medica, evidenziandone i limiti strutturali: tali istituti, tra l’altro , incidono esclusivamente sull'esito del procedimento penale, che però in questa materia già di per sé raramente si conclude con sentenze di condanna. A ben ve dere, il problema della medicina difensiva sembra innescato non tanto dai risultati del processo, quanto dalle sue modalità d’innesco, ossia dalla fase delle indagini preliminari. In effetti, il rilevante scarto che esiste tra la tipicità ipotizzata nelle fasi preliminari, e quella accertata nella fase decisoria suggerisce come la problematica sia radicata principalmente nella fase investigativa: l'impatto degli avvisi di garanzia e della conseguente eco mediatica, infatti, è tale da poter spesso compromettere irreversibilmente la serenità dell'operatore sanitario. Si propone, pertanto, un approccio differente, volto a razionalizzare l'esercizio dell'azione penale in ambito sanitario , anche al fine di meglio sincronizzare le fasi preliminari con quelle termi nali del processo. A tal fine, si suggerisce l'adozione di un modello ispirato alle prosecution guidance del Crown Prosecution Service britannico, con gli opportuni adattamenti richiesti dal nostro peculiare sistema giuridico e giudiziario.This article critically examines the tools adopted by the Italian criminal legislature to regulate medical liability and address defensive medicine. The analysis initially fo- cuses on the legislative strategy based on the introduction of non- punishability c lauses related to medical negligence, highlighting its structural limitations: these provisions exclusively affect the outcome of criminal proceedings, which rarely result in convic- tions anyway. The research emphasizes how the true catalyst of defensive medicine lies not in the trial outcome, but rather in the preliminary investigation phase. The significant gap between the alleged criminal conduct hypothesized during prelimi- nary investigations and that subsequently verified during the decision-making phase suggests that the issue is primarily rooted in the investigative stage: the impact of for- mal notices of investigation and the ensuing media coverage irreversibly compromises medical practitioners' peace of mind. Therefore, an alternative approach is propo sed, aimed at rationalizing the exercise of criminal action in healthcare, seeking greater harmonization between preliminary and trial phases. To this end, the adoption of a model inspired by the British Crown Prosecution Service's prosecution guidance is suggested, suitably adapted to the Italian legal and Judicial syste
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