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    Riammissioni informali e violazione del diritto di asilo

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    Il presente contributo esamina l’ordinanza adottata il 18.1.2021 dal Tribunale di Roma, con cui è stato accolto il ricorso urgente presentato da un cittadino pakistano, riammesso nel luglio del 2020 dall’Italia alla Slovenia, da qui in Croazia e quindi in Bosnia. L’ordinanza ha posto in luce la contrarietà della prassi attuata dalle autorità di frontiera, sulla base di un accordo bilaterale di riammissione, alla luce delle norme italiane, internazionali e dell’Unione europea, riconoscendo altresì il diritto del ricorrente, sulla base dell’art. 10, c. 3, Cost. di fare ingresso in Italia al fine di presentare la domanda di protezione internazionale

    Garanzie informative e partecipative del richiedente protezione internazionale e limiti al sindacato giurisdizionale nella procedura di ripresa in carico di cui al reg. (UE) n. 604/2013. Nota a margine dei rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia

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    Nonostante l’ampio ricorso, nell’attuazione del reg. (UE) n. 604/2013, alla c.d. procedura di ripresa in carico, le previsioni contenute nel regolamento presentano numerose incertezze interpretative. Diversi rinvii pregiudiziali sono pertanto stati sollevati nel 2021 dalle Corti italiane in relazione al margine di apprezzamento spettante all’autorità giudiziaria nell’ambito del ricorso avverso la decisione che dispone il trasferimento. Tra questi, la Corte di cassazione, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Trieste hanno richiesto chiarimenti con riferimento alla possibilità di invocare il mancato rispetto delle garanzie informative e partecipative dei richiedenti, nel contesto delle procedure di ripresa in carico, considerata la diversità di orientamenti e soluzioni riscontrabili nella recente giurisprudenza di legittimità e di merito. Le questioni sottoposte consentiranno alla Corte di giustizia di offrire ulteriori elementi chiarificatori, rispetto alla precedente giurisprudenza, in merito alla portata di tale ricorso, e alla possibilità di invocare motivi procedurali.Despite the extensive recourse, in the implementation of Regulation (EU) no. 604/2013, to the so-called take-back procedure, the provisions contained in the regulation present various interpretative uncertainties. Several references for preliminary rulings were therefore raised in 2021 by the Italian Courts in relation to the margin of appreciation due to the judicial authority in the appeal against the decision ordering the transfer. Among these, the Court of cassation, the Court of Milan and the Court of Trieste have requested clarifications with reference to the possibility of invoking the failure to respect the information and participation guarantees of the applicants, in the context of the take-back procedures, given the different orientations and solutions found in the recent case law of legitimacy and merit. The questions submitted will allow the Court of Justice to offer further elements of clarification, following the previous case law regarding the scope of the appeal, and the possibility of invoking procedural grounds

    Osservatorio europeo : documenti

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